In arrivo le nuove formazioni familiari previste dal ddl. Il Governo ha posto la fiducia alla Camera ed entro giovedì ci sarà il voto finale

di Marina Crisafi - È ormai al rush finale il disegno di legge che introdurrà per la prima volta nel nostro paese una disciplina per le unioni civili tra persone dello stesso e per le convivenze di fatto. Respinte le questioni pregiudiziali di costituzionalità, tra le polemiche delle opposizioni, infatti, oggi il Governo ha posto la questione di fiducia al testo licenziato dal Senato, blindandone di fatto i contenuti senza emendamenti ed articoli aggiuntivi. Entro giovedì, come annunciato dal premier si arriverà al voto finale e il testo (qui sotto allegato) potrebbe diventare legge dello Stato andando a modificare l'intera disciplina della famiglia.

L'approvazione del ddl infatti rappresenta il riconoscimento formale di tre formazioni familiari: il matrimonio, l'unione civile per le persone dello stesso sesso e la convivenza registrata. A cambiare non è solo il concetto legale di famiglia che perde i contorni netti avuti sinora ma altresì il diritto successorio, la cui disciplina codicistica andrà ad accogliere anche i partner delle unioni civili tra gli eredi necessari.

Ecco, in sintesi, le principali novità:

Le unioni civili tra persone dello stesso sesso

Il ddl introduce l'unione tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale, ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione. Con tale unione si permette a due persone maggiorenni omosessuali di costituire, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni, un nucleo familiare (registrato dall'ufficiale stesso nell'archivio dello stato civile) con la previsione di diritti e doveri.

E se è stata stralciata la questione dei figli (stepchild adoption) ed eliminato l'obbligo di fedeltà, le nuove unioni presentano molte analogie con il matrimonio eterosessuale, a partire dalla possibilità per i partner di prendere il cognome dell'altro, sino ai diritti successori, all'assistenza morale e materiale, alla possibilità di prevedere il regime di comunione dei beni, agli alimenti in caso di scioglimento dell'unione, alla pensione ai superstiti.

Così come è veloce la formazione dell'unione, inoltre, allo stesso modo si procederà per sciogliere il rapporto: si potrà divorziare infatti senza passare per la separazione, basterà la presentazione di una dichiarazione, anche unilaterale, davanti all'ufficiale dello stato civile e dopo 3 mesi, ottenere il divorzio (giudiziale, tramite negoziazione assistita o accordo sottoscritto innanzi all'ufficiale di stato civile).

Le coppie di fatto

Alla disciplina delle coppie di fatto, il ddl dedica una parte corposa, definendo i conviventi due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

L'unione può riguardare tanto le coppie etero che omosessuali e, una volta formalizzata (con dichiarazione al comune), fa sorgere in capo ai partner una serie di diritti, come la possibilità di essere indicati (in via reciproca) quali rappresentanti per tutte le decisioni in materia di salute, successori nel contratto di locazione, oltre ad avere il diritto agli alimenti nell'ipotesi di scioglimento della convivenza e di permanere nell'abitazione in caso di morte del compagno, nonché il dovere di assistenza reciproca.

A differenza delle unioni civili tra omosessuali, però, la convivenza di fatto non consente di prendere l'uno il cognome dell'altro né avrà ripercussioni in ambito successorio, essendo escluso qualsiasi diritto per il partner all'eredità.

Tuttavia, il ddl oltra alla semplice dichiarazione anagrafica che ufficializza la convivenza, consente di stipulare un vero e proprio "contratto" (da un notaio o da un avvocato nella forma di atto pubblico o scrittura privata), per disciplinare gli aspetti economici della vita di coppia. In tal caso, se la coppia scoppia sarà necessario un atto scritto che decreti lo scioglimento della convivenza.

DDl Unioni civili

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