Animali da compagnia assolutamente impignorabili
Con la legge numero 221 del 28 dicembre 2015, nota come Legge sulla "Green Economy" anche gli animali di affezione o da compagnia sono stati inseriti tra i beni mobili assolutamente impignorabili.
In base a quanto previsto dal codice di procedura civile, nella nuova formulazione dell'articolo 514, l'impignorabilità di tali animali si estende al caso in cui questi siano tenuti presso la casa del debitore o in altri luoghi che a lui appartengano, senza fini produttivi, alimentari o commerciali.
Sono inoltre oggi impignorabili anche gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.
Lo si evince dalla formulazione letterale dei commi 6 bis e 6 ter dell'art. 514 c.p.c dedicato alle cose mobili "assolutamente impignorabili" che così recita:
- 6-bis) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;
- 6-ter) gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli
Si tratta di una formulazione alquanto generica e che rende necessario soffermarsi a comprendere quali siano, per il nostro ordinamento, gli animali da affezione o da compagnia.
Innanzitutto, vi rientrano i cani e i gatti. Ciò, oltre che per percezione comune, anche in forza di quanto stabilito dalla legge numero 281 del 1991.
Per l'UE anche furetti e conigli sono animali da compagnia
Più ampia è l'elencazione fatta dall'Unione Europea in forza del regolamento n. 576 del 2013 (che ha abrogato il Regolamento n. 998/2003), che disciplina i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia.
Detto Regolamento considera infatti animali da compagnia non solo i cani e i gatti, ma anche i furetti, gli invertebrati ad eccezione di api, bombi, molluschi e crostacei, gli uccelli, i rettili, gli anfibi, gli animali acquatici ornamentali e i mammiferi roditori e conigli ad eccezione di quelli destinati alla produzione alimentare.
Come specificato infatti nell'art. 3 del regolamento l'animale da compagnia è "un animale di una specie elencata nell'allegato I che accompagna il suo proprietario o una persona autorizzata durante un movimento a carattere non commerciale e che rimane sotto la responsabilità del proprietario o della persona autorizzata per tutta la durata del movimento a carattere non commerciale".
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