Per la Cassazione, la distanza non può ritenersi un criterio selettivo sufficiente ad escludere la tutela Inail

di Marina Crisafi - Solo 500 metri tra casa e lavoro sono certamente una distanza minima che si può percorrere anche a piedi ma che non esclude la possibilità di utilizzare la bici e di chiedere, in caso di incidente, il risarcimento all'Inail per l'infortunio occorso. Questo in sintesi quanto affermato dalla Cassazione (con la sentenza n. 7313/2016 pubblicata oggi, qui sotto allegata) accogliendo il ricorso di un uomo che si era visto precluso dai giudici di merito il riconoscimento dell'infortunio in itinere a seguito del sinistro con un motociclo mentre faceva ritorno a casa in bicicletta.

La Corte d'Appello aveva ritenuto che l'uomo non avesse provato la contingente necessità dedotta (di rientrare a casa per somministrare un'iniezione alla suocera) per fare ricorso al mezzo privato e poiché il percorso era di appena 500 metri l'uso del mezzo non era comunque necessitato, potendo il tragitto essere coperto anche a piedi nel giro di pochi minuti.

Il lavoratore adiva il Palazzaccio lamentando che in base alla nuova disciplina (cfr. il collegato ambientale) l'uso della bici è da considerarsi sempre necessitato per recarsi al lavoro e dunque incluso nella tutela assicurativa.

Per gli Ermellini, l'uomo ha ragione.

Ripercorrendo la disciplina in materia (cfr. art. 12 d.lgs. n. 38/2000) i giudici giungono alla recente normativa (l. n. 221/2015), il cui art. 5 prevede specifiche disposizioni volte ad incentivare la mobilità sostenibile anche nei percorsi casa-lavoro (ivi inclusi le iniziative di bike-pooling e di bike-sharing, i programmi di educazione e sicurezza stradale, di riduzione dei traffico, dell'inquinamento, ecc.) e ad integrare la materia dell'infortunio in itinere (di cui agli artt. 2, terzo comma e 210 quinto comma del T.U. 1124/65) chiarendo che: "l'uso del velocipede (…) deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato" e, dunque, sempre assicurato, così come l'andare a piedi o utilizzare i mezzi pubblici.

Pur trattandosi di una normativa entrata in vigore di recente, rispetto all'epoca della fattispecie, "essa non può non essere utilizzata dal giudice in chiave interpretativa al fine di chiarire anche il precetto elastico in vigore precedentemente".

Per cui ha errato il giudice di merito a parametrare la legittimità del ricorso al mezzo solo in relazione "al criterio della distanza che separa l'abitazione dal luogo di lavoro (peraltro considerata in unico senso di percorrenza)", la quale "tanto più quando venga in considerazione l'utilizzo della bicicletta, non può essere ritenuta in assoluto un criterio selettivo da solo sufficiente ad individuare la necessità dell'uso del mezzo privato".

Anche perché ha concluso la S.C. "in mancanza di indicazioni contenute nella norma non se ne potrebbe fissare una in grado di separare con certezza i casi tutelati da quelli esclusi dalla tutela".

Da qui la cassazione della sentenza impugnata e la parola passa al giudice del rinvio.

Cassazione, sentenza n. 7313/2016

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