Per la Cassazione, tale condotta costituisce una violazione dei doveri di buona fede e correttezza idonea a legittimare il recesso per giusta causa

di Valeria Zeppilli - I permessi retribuiti ex lege 104 sono quelli dei quali i lavoratori possono beneficiare nel caso in cui siano affetti da disabilità grave o nel caso in cui debbano assistere dei familiari con handicap in situazione di gravità (leggi: "La legge 104: i permessi retribuiti. Ecco un breve vademecum. In allegato il testo della legge").

A volte capita, però, che di tale strumento venga fatto un uso del tutto improprio...difficile sarà comunque farla franca.

Con la sentenza numero 5574/2016, depositata il 22 marzo (qui sotto allegata), la Corte di Cassazione ha infatti ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa intimato a un lavoratore che, del totale dei permessi retribuiti concessigli ex lege 104, ne aveva utilizzati solo il 17,5% per assistere effettivamente il parente disabile.

Tale condotta, per i giudici, non solo rappresenta un'evidente irregolarità sia in termini di durata della permanenza sia in termini di fascia oraria, ma costituisce una vera e propria violazione dei doveri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto di lavoro, idonea a legittimare il recesso del datore di lavoro dal rapporto.

Già la Corte territoriale, del resto, aveva ritenuto che l'utilizzazione dei permessi mensili per scopi estranei a quelli per i quali gli stessi erano stati concessi rappresenta un comportamento grave e tale da far perdere al datore di lavoro la fiducia nei successivi adempimenti. Un comportamento idoneo, insomma, a giustificare il recesso per giusta causa.

Per il lavoratore, quindi, non c'è nulla da fare: il licenziamento intimatogli è pienamente legittimo.

Corte di cassazione testo sentenza numero 5574/2016
Valeria Zeppilli

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