E il datore di lavoro è tenuto a pagare l'indennità sostitutiva del preavviso
di Valeria Zeppilli - Con la sentenza numero 18429/2015, depositata il 18 settembre (qui sotto allegata) la Corte di Cassazione ha ritenuto logiche e fondate le dimissioni rassegnate dal lavoratore a causa dell'assoggettamento a ritmi di lavoro improponibili.

Nel dettaglio, il dipendente lamentava di essere ormai esasperato dalla mole di lavoro insostenibile della quale la società datrice di lavoro lo caricava e che gli aveva addirittura causato conseguenze alla salute, sfociate in una sindrome ansiosa da stress per iperattività lavorativa, come da certificato medico del servizio di medicina fiscale e legale prodotto.

La mole di lavoro, peraltro, risultava agli atti, oltre che dal carteggio relativo alle dimissioni, anche dai prospetti riepilogativi del lavoro svolto dal ricorrente e dai fogli presenze.

Alla luce delle congrue motivazioni della Corte di appello in merito, la Cassazione non ha potuto far altro che confermare l'adeguatezza della decisione.

Così, ad avallo della sentenza emessa dal giudice del merito, la società datrice di lavoro è stata condannata a pagare in favore dell'ex dipendente una somma pari ad euro 84.637,34, a titolo di differenze retributive e TFR e, soprattutto, alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso giustificata dalla legittimità delle dimissioni per "ritmi lavorativi insostenibili".

All'azienda, ora, non resta altro che pagare.

Corte di cassazione testo sentenza numero 18429/2015
Valeria Zeppilli

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