Il lavoro intermittente o a chiamata è disciplinato dagli articoli 13-18 del dlgs n. 81/2015 ed è sottoposto a divieti e limiti specifici come quelli relativi ai settori in cui è utilizzabile e all'età dei lavoratori che possono essere assunti

Cos'è il lavoro intermittente

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Il lavoro intermittente, applicabile sia in relazione a contratti a tempo determinato che indeterminato, è prestato da soggetti di età inferiore a 25 anni o superiore a 55 anni, che si pongono a disposizione del datore di lavoro in maniera discontinua o intermittente.

Con riferimento ai giovani, esso può essere stipulato con ragazzi con meno di 24 anni di età purché le prestazioni siano svolte entro il 25° anno.

Ai fini del computo dei dipendenti del datore di lavoro nell'organico, i lavoratori intermittenti si calcolano in proporzione all'orario effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.

Esigenze lavoro intermittente

Le esigenze che giustificano il ricorso a lavoro intermittente sono individuate dai contratti collettivi o, in assenza, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Questione sulla quale la circolare INL 08.02.2021 è intervenuta, richiamando un importante principio, sancito dalla Cassazione n. 24923/2019 per affermare che: "La sentenza de qua mette dunque in evidenza la circostanza secondo cui alle parti sociali è affidata l'individuazione delle sole "esigenze" che giustificano il ricorso a tale tipologia contrattuale ed anche il Ministero del lavoro ha posto in rilievo come "alle parti sociali non sia stato riconosciuto alcun altro potere al di fuori di tale particolare aspetto e, in special modo, il potere di interdire l'utilizzo di tale tipologia contrattuale nel settore regolato". Ne consegue dunque la necessità di conformarsi alla pronuncia della Suprema Corte, nel senso di non tener conto, nell'ambito dell'attività di vigilanza, di eventuali clausole sociali che si limitino a "vietare" il ricorso al lavoro intermittente."

Evoluzione normativa

Questa tipologia contrattuale, introdotta nel nostro ordinamento dal dlgs n. 276/2003, poi abrogata dalla legge n. 247/2007, è stata reintrodotta dal dl n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008, modificato dapprima dalla legge n. 92/2012 e in seguito dal dl n. 76/2013, convertito dalla legge n. 99/2013 con il quale si è tentato di scongiurare il ricorso distorto a questo contratto, che è stato "salvato" dal cd. Jobs Act e che da allora trova la sua fonte di disciplina negli articoli 13-18 del d.lgs. n. 81/2015, che non ha apportato modifiche di particolare rilievo rispetto alle disposizioni del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Forma e contenuto del contratto

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Per il contratto di lavoro intermittente è richiesta la forma scritta ai fini della prova. In particolare esso deve indicare:

  • la durata del contratto;
  • le ipotesi soggettive e oggettive che consentono la stipulazione del contratto;
  • il luogo e le modalità della disponibilità eventualmente garantita dal lavoratore e del relativo preavviso di chiamata, che non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
  • il trattamento economico e normativo e, se prevista, l'indennità di disponibilità;
  • le forme e le modalità con cui il datore di lavoro può richiedere l'esecuzione della prestazione e come la stessa è rilevata;
  • i tempi e le modalità di pagamento di retribuzione e indennità di disponibilità;
  • le misure di sicurezza necessarie al tipo di attività svolta.

Trattamento economico

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Il lavoratore intermittente, nei periodi lavorati, ha diritto al medesimo trattamento economico (normativo e previdenziale) dei lavoratori comparabili, ovviamente riproporzionato al lavoro effettivamente prestato "in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia e infortunio, congedo di maternità e parentale."

Nei periodi in cui non presta lavoro, invece, non ha diritto ad alcun trattamento, salvo che non garantisca la propria disponibilità a rispondere alle chiamate del datore di lavoro.

In tale ultimo caso, infatti, al lavoratore spetta la cd. indennità di disponibilità, la cui misura è determinata dai contratti collettivi, per un ammontare in ogni caso non inferiore all'importo fissato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Impossibilità a rispondere alla chiamata

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Può accadere che un lavoratore che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità continua sia impossibilitato temporaneamente a rispondere alla chiamata.

In tal caso, egli è tenuto a darne tempestiva informazione al datore di lavoro, specificando la durata dell'impedimento.

Se non vi provvede, perde il diritto all'indennità di disponibilità per 15 giorni, salvo quanto diversamente previsto dal contratto individuale.

Occorre specificare che nel periodo di impedimento a rispondere alla chiamata il lavoratore non matura il diritto all'indennità di disponibilità.

Laddove invece il lavoratore si rifiuti ingiustificatamente di rispondere alla chiamata, tale circostanza può costituire motivo di licenziamento e comportare la restituzione della quota di indennità riferita al periodo successivo al rifiuto.

Durata massima della prestazione

Il datore di lavoro può avvalersi del lavoro intermittente di un medesimo lavoratore per massimo 400 giornate nell'arco di un triennio, superate le quali il rapporto si trasforma in uno a tempo pieno e indeterminato.

Per il calcolo delle giornate lavorative leggi pag. 7 e 8 della Circolare n. 35-2013 del Ministero del lavoro (sotto allegata)

Il predetto limite, tuttavia, conosce delle eccezioni, che interessano settori caratterizzati da una certa peculiarità. Il riferimento va, nel dettaglio, al settore del turismo, a quello dei pubblici esercizi e a quello dello spettacolo.

Divieti e limiti del lavoro intermittente

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Il contratto di lavoro intermittente non interessa le pubbliche amministrazioni.

Esso, inoltre, non può in nessun caso essere utilizzato dai datori di lavoro per sostituire lavoratori in sciopero.

Non possono ricorrere a tale tipologia di rapporto di lavoro neanche i datori di lavoro che, in relazione a lavoratori con le medesime mansioni, abbiano provveduto, nei sei mesi antecedenti, a licenziamenti collettivi o si avvalgano della cassa integrazione guadagni.

Infine non possono stipulare contratti di lavoro intermittente i datori di lavoro che non abbiano provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi e non siano, quindi, in regola con le leggi in materia di sicurezza sul lavoro.

Lavoro intermittente e autotrasporto

Ai divieti si affiancano anche dei limiti applicativi del lavoro intermittente a certi settori. Come chiarito dalla Circolare INL 08.02.2021, per quanto riguarda il dubbio in relazione alla possibilità di ricorrere al lavoro intermittente nel settore dell'autotrasporto - il Ministero ha argomentato che la discontinuità è dunque riferibile alle attività del solo personale addetto al carico e allo scarico, quale ulteriore "sotto categoria" rispetto a quanti sono adibiti al trasporto tout court, con esclusione delle altre attività ivi comprese quelle svolte dal personale con qualifica di autista.

Lavoro intermittente e liste di mobilità

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Il lavoro intermittente, anche se a tempo indeterminato, è una tipologia che presenta caratteri di discontinuità e di incertezza, ragioni per le quali è stato richiesto al Ministero del Lavoro di fornire chiarimenti sulla possibilità o meno, per il lavoratore assunto con un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità, di poter conservare l'iscrizione nelle liste di mobilità.

All'interpello il Ministero ha risposto con il provvedimento protocollo n. 37/0010721 del 3 luglio 2015 (sotto allegata) precisando che: "si ritiene che nell'ipotesi di assunzione di lavoratore iscritto nella lista di mobilità con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, senza obbligo di risposta alla chiamata, detto lavoratore mantenga comunque l'iscrizione nella lista".

Vai alla guida Il rapporto di lavoro

Scarica pdf circolare INL 08.02.2021
Scarica Circolare n. 35/2013
Scarica pdf Risposta n. 37/2015
Valeria Zeppilli

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