La disciplina è parzialmente diversa a seconda che esso derivi o meno dalla conversione di una prestazione connessa a invalidità civile
di Valeria Zeppilli - L'assegno sociale è una prestazione economica che l'Inps riconosce ai cittadini che versano in situazioni economiche particolarmente svantaggiate, attestate dal reddito personale, in caso di cittadini non coniugati, o, viceversa, dal reddito cumulato con quello del coniuge.

Si tratta di una prestazione riconosciuta a richiesta dell'interessato e rinnovata di anno in anno a seguito della verifica dei requisiti necessari a tal fine.

Si tratta di prestazione non reversibile, che non può essere erogata all'estero e non soggetta a trattenute Irpef.


I requisiti per ottenere l'assegno sociale

Nel dettaglio, l'assegno sociale è riconosciuto dall'Inps ai cittadini in stato di bisogno economico, che abbiano almeno 65 anni e tre mesi di età, siano cittadini italiani, stranieri comunitari iscritti all'anagrafe del comune di residenza o stranieri extracomunitari titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e abbiano la residenza effettiva, stabile e continuativa da almeno 10 anni nel territorio della Repubblica.


I limiti reddituali

Per l'anno 2015 il limite reddituale per ottenere l'assegno sociale è fissato 5.830,76 euro annui.

Vi sono compresi i redditi assoggettabili all'Irpef, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, i redditi esenti da imposta, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, i redditi soggetti ad imposta sostitutiva, i redditi di terreni e fabbricati, le pensioni di guerra, le rendite vitalizie erogate dall'Inail, le pensioni dirette erogate da Stati esteri, le pensioni e gli assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili, ai sordi, gli assegni alimentari.

Sono invece esclusi dal computo dei redditi il T.F.R. e le sue anticipazioni, il reddito della casa di abitazione, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, le indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili e le indennità di comunicazione per i sordi, l'assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della guerra 1915/1918, gli arretrati di lavoro dipendente prestato all'estero.


Come richiedere la prestazione

La domanda di assegno sociale può essere inoltrata esclusivamente in via telematica, accedendo direttamente al portale dell'Inps o avvalendosi del contact center dell'istituto o dell'intermediazione di patronati e intermediari.


L'assegno sociale per gli invalidi civili

L'assegno sociale può anche derivare dalla conversione di una prestazione erogata dall'Inps a un soggetto invalido civile che abbia raggiunto i 65 anni e tre mesi di età.

Nel caso di verifichi tale circostanza e l'assegno sociale sostituisca l'assegno mensile o la pensione di inabilità, i limiti di reddito da prendere in considerazione sono solo quelli personali, nei limiti previsti per la liquidazione del precedente trattamento di invalidità.

In tale ipotesi, quindi, il beneficio dell'assegno sociale deriva dall'espletamento delle procedure necessarie al riconoscimento dell'invalidità civile, ovverosia la richiesta al proprio medico del cd. certificato medico introduttivo con il relativo codice identificativo e la presentazione dell'apposita domanda per via telematica attraverso i servizi online dell'Inps o per il tramite di patronati o associazioni di categoria che hanno a disposizione i loco canali telematici. 

Per altri dettagli vedi anche: Guida pratica all'invalidità civile.


L'ammontare della prestazione

La misura massima dell'assegno sociale ammonta a euro 448,52 euro al mese per tredici mensilità.

Tuttavia ne hanno diritto in misura intera solo i soggetti non coniugati privi di reddito o coniugati con reddito familiare inferiore all'ammontare annuo dell'assegno.

Viceversa ai soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all'importo annuo dell'assegno e ai soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno, questo spetta in misura ridotta.

L'ammontare dell'assegno sociale è poi decurtato del 50% nel caso di ricovero del titolare in un istituto con retta totalmente a carico dello Stato o di enti pubblici o del 25% quando l'importo della retta versata dall'interessato è inferiore alla metà dell'assegno sociale.

Quando l'ammontare della retta versata dall'interessato supera il 50% dell'assegno sociale, questo spetta in misura intera.

Valeria Zeppilli

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