Profili comparatistici e considerazioni di un avvocato italiano operante in Ungheria e Slovacchia sul licenziamento illegittimo

Conseguenze legali in caso di cessazione illegittima del rapporto di lavoro

Profili comparatistici - ordinamento ungherese e slovacco

1./ Ordinamento ungherese

L'art. 82 della legge I del 2012 (Codice del Lavoro) prevede che il datore di lavoro che abbia posto in essere un recesso illegittimo è tenuto a risarcire i danni cagionati a causa dell'illegittimità del recesso.

L'indennità da corrispondere al lavoratore per il mancato guadagno non può eccedere le dodici mensilità del "salario in assenza". Per determinare il "salario in assenza" si deve considerare l'importo del salario da pagare nelle ipotesi di assenza del lavoratore; tale salario è calcolato sulla base del salario base, del salario determinato a cottimo e dei supplementi salariali pagati negli ultimi sei mesi di calendario. A titolo informativo, e soprattutto al fine di far comprendere l'intento del legislatore dell'attuale Codice del Lavoro di favorire maggiormente la flessibilità del lavoro e di riflesso la classe imprenditoriale, rilevo come il previgente Codice del Lavoro prevedesse a carico del datore di lavoro in caso di recesso illegittimo una penalità fino a 12 mensilità di salario oltre ad una somma corrispondente al mancato guadagno del lavoratore fino al passaggio in giudicato della sentenza purché il lavoratore non avesse trovato una nuova occupazione o, in caso di nuova occupazione, alla differenza tra il salario precedentemente guadagnato ad il nuovo salario percepito. Il datore di lavoro poteva, pertanto, essere costretto a corrispondere il mancato guadagno anche per periodi lunghi, specie nel caso di diversi gradi di giudizio.


Oltre a quanto sino ad ora indicato, il legislatore ungherese ha previsto che il lavoratore abbia diritto all'indennizzo di fine rapporto nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro: a) sia cessato illegittimamente e non con recesso o, b) il lavoratore non abbia ricevuto un indennizzo di fine rapporto al momento della cessazione del rapporto di lavoro perché lo stesso era stato risolto con effetto immediato (art, 82 comma 3 del Codice del Lavoro.

In alcuni specifici casi, elencati nell'art. 83 del Codice del Lavoro, il lavoratore ha diritto di richiedere, oltre all'indennizzo, la reintegrazione nel posto di lavoro. Si riporta a titolo esemplificativo il caso del recesso in violazione del principio di parità di trattamento, il recesso nel corso della gravidanza, del congedo per maternità, del congedo per cura del bambino, del periodo in cui la donna è sottoposta trattamenti per la riproduzione, il recesso nei confronti del lavoratore eletto a capo della compagine rappresentativa sindacale senza il previo consenso del massimo organismo sindacale e/o nel caso di mancato rispetto dei termini di tutela della posizione lavorativa a favore di quest'ultimo previsti dalla legge.

Ai sensi dell'art. 84 del Codice del Lavoro , qualora il recesso illegittimo sia, invece, posto in essere dal dipendente, sarà quest'ultimo tenuto a pagare al datore di lavoro:

- nel caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato: una somma corrispondente al salario in assenza che avrebbe percepito per il periodo di preavviso;

- nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato, il salario in assenza fino al termine di durata del rapporto determinato, ma al massimo per tre mesi.

I lavoratori, nel caso pongano in essere un recesso illegittimo, sono inoltre tenuti a risarcire il maggior danno subito dai datori di lavoro, ma con il limite complessivo massimo di dodici mensilità del loro salario in assenza.


II./ Ordinamento Slovacco

L'Art. 77 della legge 311 del 2001 (Codice del Lavoro) prevede che il lavoratore ed il datore di lavoro possano agire in giudizio per far dichiarare l'illegittimità o l'invalidità del recesso dal rapporto di lavoro. Tale azione giudiziaria deve essere avviata al più tardi entro due mesi dalla data di cessazione dello rapporto di lavoro.

Il legislatore slovacco, spinto da un ratio garantista per la parte che subisca il recesso illegittimo o comunque non valido, in modo assolutamente speculare per il caso di licenziamento o di dimissioni, prevede il diritto per il soggetto che abbia subito il recesso illegittimo o invalido di chiedere, con atto formale, alla parte recedente la prosecuzione del rapporto di lavoro e la nullità del recesso illegittimo o invalido, fatta salva la possibilità per il datore di lavoro di ottenere un specifica autorizzazione giudiziaria volta a procedere allo scioglimento del rapporto di lavoro.

Nel caso in cui il recesso illegittimo o invalido provenga dal lavoratore e quest'ultimo possa dimostrare di aver subito danni a causa di tale recesso, ben potrà il datore di lavoro chiedere il risarcimento dei danni subiti dal giorno di notifica della richiesta al lavoratore di proseguire il rapporto di lavoro.

Qualora, viceversa, il recesso illegittimo o invalido provenga dal datore di lavoro, il lavoratore avrà diritto alla compensazione salariale a far data dal giorno della notifica al datore di lavoro della richiesta di proseguire il rapporto di lavoro.

Ai sensi dell'art. 79 del Codice del Lavoro, se il periodo per il quale un lavoratore dovrebbe ricevere la compensazione salariale è superiore a dodici mesi, il giudice ha facoltà di ridurre detta compensazione a partire dal tredicesimo mese o di limitarla complessivamente a dodici mensilità.

Nel caso in cui la parte che ha subito il recesso illegittimo o invalido non notifichi alla parte recedente richiesta di voler proseguire il rapporto di lavoro, il recesso - a determinate condizioni indicate dal terzo comma dell'art. 79 del Codice del Lavoro - potrà essere considerato quale scioglimento consensuale del rapporto di lavoro.

Avv. Davide Sacco

Conegliano - Budapest - Bratislava

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