La Cassazione ci spiega come ottenere il pagamento dall'erario senza esperire il tentativo di recupero del credito

A cura dell'avv. Cristina Bassignana - www.avvocatobassignana.it

 

Cassazione Civile, sezione VI, Ordinanza 07.02 - 07.04.2014 n. 8111

 

Si sa che la difesa d'ufficio è particolarmente delicata e che l'iscrizione nelle relative liste comporta il rispetto di doveri ben noti agli avvocati. Pur tuttavia pare diventare sempre più difficile esercitare la professione forense, se non per passione, e farsi liquidare le parcelle  soprattutto quando si è difensore d'ufficio di un cittadino straniero irreperibile di fatto.


In realtà gli strumenti per farsi pagare dall'Erario ci sono e non è detto che serva necessariamente esperire un tentativo di recupero dal cliente dato che è possibile documentare l'irreperibilità.


Nel caso preso in esame dalla Cassazione un avvocato, dopo difeso un cittadino extracomunitario in un processo penale, si è visto respingere la richiesta di liquidazione del proprio compenso

Il collega, per il Giudice di Pace, non ha dimostrato l'inutile esperimento delle procedure per il recupero del credito essendosi limitato a chiedere l'informativa sulla domiciliazione del proprio assistito solo nel territorio italiano e non anche in Egitto, paese di provenienza dell'imputato.


Anche l'opposizione del Collega è stata rigettata. A parere del giudicante, quando i dati anagrafici del cittadino straniero sono conosciuti con certezza, la sua dichiarazione di essere senza fissa dimora non integra quella irreperibilità formale richiesta dalla legge che consente di ottenere la liquidazione del compenso a carico dell'Erario senza dover dimostrare l'inutile esperimento delle procedure per il recupero del credito.


La Cassazione si è espressa sul ricorso dell'avvocato affermando di non condividere l'orientamento del Giudice di Pace che subordina la liquidazione del compenso del difensore d'ufficio di un imputato irreperibile al decreto di irreperibilità e, quindi, ad un provvedimento formale. 


La Corte spiega che l'art. 117 del DPR 115/2002 non distingue tra soggetto dichiarato irreperibile nel corso del procedimento con provvedimento formale e soggetto che diventa irreperibile successivamente; inoltre, dal combinato disposto degli artt. 116 e 117 del medesimo DPR, si comprende chiaramente che  quando il debitore non è rintracciabile allora è irreperibile e, pertanto, in questo caso non si può chiedere al difensore di provare di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero del credito.


Nonostante tale premessa, la Corte ha però aggiunto che "la condizione di irreperibilità in senso sostanziale e di fatto non coincide con la circostanza che lo straniero sia senza fissa dimora in Italia e quindi resta a carico del difensore d'ufficio che chieda la liquidazione del suo compenso per la difesa dell'imputato straniero i cui dati anagrafici sono conosciuti con sicurezza, l'onere di provare che questo sia irreperibile anche nello Stato di provenienza e che sia impedito il recupero del credito all'estero".


In sintesi, il difensore d'ufficio di imputato straniero, le cui generalità siano conosciute con certezza ma che non sia rintracciabile in Italia, dovrà cercarlo anche nel suo paese di provenienza e, in caso di esito positivo della ricerca, dovrà procedere per il recupero del proprio compenso… all'estero. Solo in caso di esito negativo, l'onorario sarà a carico dell'erario.

Cristina BassignanaAvv. Cristina Bassignana - profilo e articoli
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