Prof. Luigino SERGIO 

La Corte di Cassazione Penale, con la Sentenza, Sez. V penale, depositata il 21 luglio 2014, n. 32046, ha statuito in relazione alla natura del certificato di esecuzione dei lavori, escludendo che il CEL sia un atto pubblico e di conseguenza che il direttore dei lavori, cui esso si riferisce, possa essere ritenuto un pubblico ufficiale nel momento della sua sottoscrizione.

Il certificato di regolare esecuzione è previsto dall'art. 237 del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

Si premette che a seguito dell'ultimazione dei lavori, la stazione appaltante non può utilizzare l'opera eseguita senza che vi sia la verifica formale della perfetta rispondenza di quanto realizzato al progetto originario e alla normativa tecnica di riferimento.

Tale verifica viene svolta attraverso il collaudo dei lavori eseguito da un tecnico terzo (art. 141 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) che non abbia partecipato alla progettazione o alla direzione dei lavori al di sopra di determinati importi.

Il certificato di regolare esecuzione sostituisce ed equivale al certificato di collaudo e viene redatto per appalti di limitata entità finanziaria dal direttore dei lavori, con successiva conferma da parte del responsabile del procedimento.

Tale procedura si instaura qualora vi siano appalti d'importo inferiore a 500.000euro al netto del ribasso d'asta, come specificato dall'articolo 141, comma 3, d.lgs. 163/ 2006: «nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori».

Al di sopra del milione di euro resta l'obbligatorietà di emettere il certificato di collaudo con la procedura indicata dagli articoli 215 e seguenti del d.p.r. n.  207/2010.

L'emissione del certificato di regolare esecuzione avviene sotto la piena responsabilità della direzione lavori e del responsabile del procedimento che deve confermare il contenuto dello stesso certificato preparato dal direttore dei lavori (art. 237 d.p.r. n. 207/2010).

Il certificato di regolare esecuzioneha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;trascorso questo termine, il certificato si intende tacitamente approvatoanche se non sia intervenuto l'atto formale di approvazione entro duemesi dalla scadenza del termine di due anni.

Ciò detto dal punto di vista normativo generale, nel caso di specie esaminato, la Suprema Corte, nella sua decisione n. 32046/2014, è intervenuta in merito alla qualificazione giuridica del certificato di esecuzione dei lavori statuendo che:  «deve escludersi che il CEL possa essere ritenuto atto pubblico e, soprattutto, che il direttore dei lavori dell'opera cui si riferisce sia un pubblico ufficiale nel momento in cui lo sottoscrive».

Ad avviso della Corte di Cassazione la nozione di atto pubblico comprende indubbiamente un'ampia estensione tipologica di scritti, ma «essenziali rimangono però i presupposti della provenienza dell'atto da un pubblico ufficiale, della formazione dell'atto per uno scopo inerente alle funzioni svolte dal predetto e del contributo fornito dall'atto ad un procedimento della pubblica amministrazione (ex multis, Sez. V, n. 43737 del 27 settembre 2012).

 

Posto tutto ciò, la Corte Suprema è dell'avviso che i certificati di esecuzione dei lavori rilasciati dai committenti privati e controfirmati dal direttore dei lavori cui si riferiscono, sono espressamente configurati dal regolamento di esecuzione del d.lgs. n. 163 del 2006 e ancor prima da quello della L. n. 109 del 1994.

Pertanto il fatto che tale documento sia configurato da norme di diritto pubblico e che il suo rilascio si inserisca in una procedura dalle stesse disciplinata non sono peraltro ragioni sufficienti per conferirgli dignità di atto pubblico e, come detto, per attribuire al professionista che lo sottoscrive la qualifica di pubblico ufficiale.

Nella sostanza il CEL è atto rilasciato dal privato che documenta l'entità e la corretta esecuzione di lavori eseguiti nel suo esclusivo interesse, assumendo la funzione di una referenza sulla professionalità dell'appaltatore.

Ad avviso della Corte di Cassazione «né il committente che rilascia il CEL, né il direttore dei lavori che attesta la veridicità dei dati in esso contenuti, svolgono una funzione pubblica preordinata alla formazione della volontà della Pubblica Amministrazione, ma si limitano a rilasciare all'esecutore dei lavori una mera dichiarazione che si inserisce nella sequenza procedimentale solo a seguito di un atto di volontà di quest'ultimo».

Prof. Luigino SERGIO

già Direttore Generale della Provincia di Lecce




Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: