La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4170 del 21 febbraio 2014, ha chiarito che in merito al diritto al credito d'imposta previsto, per le nuove assunzioni di lavoratori, dall'art. 7 della legge 27 dicembre 2000, n. 388, il requisito per il godimento dell'agevolazione è che il neoassunto abbia compiuto il venticinquesimo anno di età al momento dell'assunzione.

Nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate propone ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale con la quale veniva riconosciuto ad un datore di lavoro, il diritto al credito d'imposta previsto, per le nuove assunzioni di lavoratori, dall'art. 7 della legge 27 dicembre 2000, n. 388, credito che l'Ufficio aveva provveduto a recuperare in ragione del fatto che il lavoratore assunto aveva età inferiore a 25 anni. Il giudice d'appello aveva ritenuto che non ostava alla fruizione del beneficio il raggiungimento dell'età predetta durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, anche perché il lavoratore aveva utilizzato il credito solo dopo la maturazione del 25° anno.

La Suprema Corte, ricordando che l'art. 7, comma 5, della legge 27 dicembre 2000, n. 388, dispone: "il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che: a) i nuovi assunti siano di età non inferiore a 25 anni; (...)", ha precisato che "la formulazione della norma non pone problemi d'interpretazione, univocamente evidenziando che requisito per il godimento dell'agevolazione è che il neoassunto abbia compiuto il venticinquesimo anno di età al momento dell'assunzione".

Tale conclusione - si legge nella sentenza - "non solo è imposta dal chiaro tenore letterale della norma - per la quale, trattandosi di disposizione che introduce un'agevolazione fiscale, non è, di regola, consentita l'interpretazione estensiva -, ma è anche conforme alla complessiva ratio della disciplina dettata dal citato art. 7 della legge n. 388 del 2000, il quale tende ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato non di qualsiasi soggetto, bensì di persone che si trovino in determinate condizioni di "svantaggio", richiedendosi anche, infatti, che il neoassunto non abbia svolto attività lavorativa a tempo indeterminato da almeno due anni o sia portatore di handicap (lettera b dello stesso comma 5): in tale finalità, quindi, si inquadra la previsione, certamente non irragionevole, che l'assunto abbia anche raggiunto un'età non più giovanissima."  

Ricorso, dunque, accolto; sentenza impugnata cassata e, concludono i giudici di legittimità, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.


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