La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23365 del 15 ottobre 2013, ha affermato l'illegittimità del licenziamento disciplinare intimato ad un lavoratore per avere esercitato attività lavorativa mentre si trovava in malattia, se l'attività è del tutto saltuaria e compatibile con la malattia sofferta e quindi non sia pregiudicato in alcun modo il recupero delle normali attività lavorative.

Nel caso di specie era emerso che il lavoratore era andato nell'Agenzia immobiliare di un proprio congiunto per soli tre giorni svolgendo prestazioni varie e non per tutto il tempo dell'apertura e la Corte territoriale aveva verificato che la condotta addebitata era caratterizzata da occasionalità e sporadicità sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo e si doveva escludere che fosse stata espletata una attività qualificabile come di tipo "lavorativo". 

Inoltre alla luce di tali risultanze istruttorie, il giudice di merito affermava che "i canoni di correttezza e buona fede non fossero stati violati in quanto lo stato di malattia era indubitabile e le marginali attività espletate non avrebbero, in realtà, potuto rendere più difficile il processo di guarigione, anzi poteva affermarsi che tali attività potevano avere un'incidenza funzionale e positiva per la stessa guarigione."

La Suprema Corte, rigettando il ricorso dell'Azienda datrice di lavoro, ha precisato, seguendo l'orientamento della Corte d'Appello, che era emersa solo un'attività sporadica ed occasionale e non durante l'intero orario di apertura dell'Agenzia da parte dell'intimato, non assimilabile ad una prestazione lavorativa e certamente poco impegnativa dal punto di vista fisico e psichico che, anzi, non solo - stante la sua dimensione qualitativa e quantitativa - era del tutto compatibile con la malattia sofferta, ma addirittura poteva dirsi funzionale ad una più pronta guarigione. 

La motivazione - concludono i giudici di legittimità - appare congrua e logicamente coerente e strettamente ancorata alle risultanze probatorie; la Corte territoriale ha esaurientemente motivato in ordine alla mancanza di un pericolo che l'attività contestata, cosi come emersa in base alle prove, potesse pregiudicare o rallentare il processo di guarigione.


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