di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza n. 17362 del 16 Luglio 2013. La dannosità, in senso ampio, deve sempre riscontrarsi anche per la giustificazione del licenziamento

del dirigente, benché il relativo rapporto di fiducia con il datore di lavoro sia suscettibile di essere leso anche da mera inadeguatezza rispetto ad aspettative riconoscibili ex ante o da un'importante deviazione dalla linea segnata dalle direttive generali del datore di lavoro, ovvero da comportamento extralavorativo incidente sull'immagine aziendale a causa della posizione rivestita o anche dallo stesso sviluppo delle strategie di impresa che rendano nel tempo non pienamente adeguata la concreta posizione assegnata al dirigente nella articolazione della struttura direttiva dell'azienda. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 16 luglio 2013, n. 17362.

Nella specie, è stata ritenuta legittima l'esclusione degli addebiti per il mancato approvvigionamento di un numero di barattoli adeguato al lancio del nuovo prodotto della società (poi non avvenuto) da parte del dirigente industriale rilevando che si è trattato di un fatto che non ha prodotto alcun danno, neppure potenziale, all'azienda. Sia ai fini della giusta causa del licenziamento

del lavoratore, sia ai fini della giustificazione del licenziamento del dirigente, è necessario che il comportamento posto a base del recesso sia tale da arrecare un pregiudizio, non necessariamente di ordine economico, agli scopi aziendali, e per questo recidere irrimediabilmente il rapporto fiduciario che lega, rispettivamente e secondo differenti modalità, il lavoratore e il dirigente al datore di lavoro in ragione delle mansioni loro affidate (si veda, Corte di Cassaz. 18 settembre 2012, n. 15654).


Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: