La Corte di Cassazione con la sentenza 16853 del 5 luglio 2013 è intervenuta in merito alla detrazione dell'IVA sull'acquisto di beni immobili inerenti all'attività d'impresa.

Nel caso in esame una società aveva acquisito un immobile dichiarando che lo scopo dell'acquisto era quello di esercitare attraverso il bene un'attività professionale di affittacamere e bed & Breakfast chiedendo così il rimborso della somma di 49.000 euro di IVA versati in applicazione dell'articolo 38 bis secondo comma e dell'articolo 30 terzo comma lett. C della legge che disciplina tale imposta ovvero il DPR 633 del 1972.

La richiesta di rimborso veniva inizialmente respinta ma la Commissione tributaria provinciale investita del caso riteneva sufficientemente provato che la società a responsabilità limitata utilizzasse l'immobile per l' esercizio di attività professionale e quindi l'acquisto doveva ritenersi strumentale.
Il provvedimento veniva poi impugnato presso la Commissione tributaria regionale da parte dell'Agenzia delle entrate. Il gravame non veniva accolto e il caso finiva dunque in Cassazione.

L'Agenzia dell'entrate nel ricorso afferma che la società in questione ha effettuato un'unica operazione di locazione che per questo assume il carattere della occasionalità e ciò impedisce di ritenere che vi sia la possibilità di detrarre l'IVA. Tale prima doglianza viene però rigettata dalla Corte di Cassazione in quanto implica un giudizio di merito che non compete ad essa.

Nel secondo motivo di appello si fa riferimento invece all'uso abitativo del bene che secondo l'Agenzia delle entrate dovrebbe portare ad una riduzione in percentuale del diritto alla detrazione dell'iva in base all'articolo 19 quinto comma del DPR 633 del 1972. Anche questo motivo è stato ritenuto infondato.
Il terzo vizio lamentato riguarda la motivazione della sentenza di secondo grado in quanto l'agenzia delle entrate lamenta una difficoltà nel seguire l'iter logico giuridico che ha portato la Commissione tributaria Regionale a statuire su punti fondamentali della controversia ed omessa motivazione su punti fondamentali. La Corte ritiene inammissibile tale motivo di impugnazione in quanto è pacifico che tali vizi sono inammissibili quando dal complesso della formula si può comunque dedurre il percorso che ha portato il giudice a statuire in un determinato modo.

Il punto rilevante all'interno della sentenza è però il numero 4 in cui la Suprema Corte offre precisazioni di diritto rilevanti. L'appellante sottolinea come nel portare a detrazione i 49.000 euro vi sia stata una falsa applicazione del DPR 633 del 1972 in quanto possono essere detratte solo le imposte versate che siano strettamente inerenti all'attività d'impresa in modo che vi sia una sorta di neutralità visto che poi le successive operazioni di attività d'impresa compiute dalla società sono sottoposte a loro volta ad imposizione di IVA.
Secondo la Corte di Cassazione non si può ritenere automaticamente che essendo l'acquisto effettuato dalla società commerciale esso sia inerente all'attività di impresa, ma deve essere il contribuente a fornire la prova di tale strumentalità dell'acquisto e nel caso in cui l'Agenzia dimostri che ha agito fraudolentemente può ottenere retroattivamente la ripetizione delle somme indebitamente detratte.

La strumentalità inoltre non può neanche desumersi in modo diretto solo in base alla compatibilità dell'acquisto con l'oggetto sociale. Tale compatibilità costituisce solo un indizio e come tale valutabile dal giudice in relazione anche ad altre circostanze idonee nel concreto a dimostrare l'inerenza all'esercizio dell'attività d'impresa.
Nel caso in oggetto la Corte ritiene che dalla sentenza di secondo grado non emerga in modo univoco se il contribuente abbia sufficientemente provato l'inerenza ma la presuppone facendo riferimento in modo generico all'attività programmata di affittacamere a titolo professionale. Di conseguenza accoglie il ricorso dell'Agenzia delle entrate e rinvia al giudice di merito, e quindi alla Commissione tributaria regionale della regione Toscana in altra composizione, per riesaminare e svolgere gli accertamenti omessi al fine di stabilire in modo certo se l'immobile viene utilizzato esclusivamente per esercizio di attività d'impresa oppure vi è anche un uso abitativo, se inoltre l'attività d'impresa è occasionale o meno.


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