di Licia Albertazzi - Cassazione Civile, sezione prima, sentenza n. 5707 del 7 Marzo 2013
La materia regolante le competenze spettanti agli ausiliari del giudice è emanata periodicamente a mezzo di decreti ministeriali. L'attuale normativa di riferimento è il d.m. del 30 Maggio 2002. Esso detta criteri precisi per la determinazione e la liquidazione dei compensi spettanti ai consulenti tecnici d'ufficio di cui il giudice si sia avvalso in corso di causa. L'art. 29 della summenzionata disciplina espone il principio della omnicompresività degli onorari, i quali si riferiscono unitamente sia alla relazione finale proposta dal consulente che ad ogni altro tipo di attività svolta in sua funzione, salvo casi espressamente menzionati dalla stessa disciplina.

La Suprema Corte ha così evidenziato come sia del tutto artificiosa la distinzione, operata da un consulente del lavoro nell'ambito di una controversia di tale natura, tra relazione tecnico-giuridica (meramente illustrativa dei risultati conseguiti in svolgimento dell'incarico peritale) e relazione autonoma, dotata di contenuti "volti ad arricchire e precisare i contenuti della consulenza espletata". Si tratterebbe di una ingiustificata duplicazione delle consulenze richieste, con conseguente illegittimo aumento degli onorari spettanti, poiché, nella sostanza, i contenuti della prima e della seconda relazione sono i medesimi.

Se la prima è più sintetica, la seconda, maggiormente analitica, si limita tuttavia soltanto a precisare ulteriormente ciò che è contenuto nella prima. Esulando il caso in oggetto dalla casistica tassativa contenuta nel decreto ministeriale sopra citato, la Cassazione ha giustamente ridimensionato il decreto giudiziale di liquidazione delle spese al ctu.
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