"La tutela dell'infortunio in itinere compete, in linea generale, alle persone già assicurate per la propria attività lavorativa. Tali persone sono individuate attraverso le coordinate dell'art. 1, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che indica le attività attività protette e dall'art. 4, D.P.R. cit., che indica le persone assicurate. (...) Una volta individuato il campo dei soggetti compresi nell'assicurazione, ed appurato che tra questi rientrano anche gli allievi che attendano alle attività indicate dall'art. 4 n. 5 del T.U., non vi è ragione per escludere questi ultimi dalla tutela apprestata dalla normativa antinfortunistica in tema di infortunio in itinere
". Con tali argomentazioni la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24485 del 21 novembre 2011, ha respinto il ricorso proposto dall'INAIL avverso la decisione con cui la Corte d'Appello, confermando la sentenza del giudice di primo grado, riteneva che la tutela assicurativa prevista dal T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
, in favore degli allievi dei corsi di formazione professionale, dovesse comprendere anche l'ipotesi dell'infortunio in itinere in quanto le disposizioni del testo unico non consentono di operare alcuna discriminazione tra l'infortunio in itienere occorso all'insegnante e quello occorso all'allievo. Il caso è quello di un'allieva di un corso di formazione professionale per l'acquisizione della qualifica di operatore tessile che, in conseguenza dell'infortunio in itinere subito lungo il tragitto tra l'azienda e la sua abitazione, dopo aver terminato una esercitazione pratica presso un laboratorio artigiano,chiedeva il proprio diritto alle prestazioni assicurative dovute dall'INAIL. La Suprema Corte, non condividendo l'assunto dell'INAIL volto a contestare l'indennizibilità dell'infortunio sul rilievo che la copertura assicurativa degli allievi non si estende anche agli infortuni in itinere
, conferma la sentenza dei giudici di merito e precisa che "il legislatore ha inteso estendere l'ambito delle attività coperte dall'assicurazione sociale anche ad ipotesi di soggetti che, come nel caso in esame, svolgono un'attività che si risolve in un inserimento nel mondo del lavoro e che, nell'espletamento di tale attività, vengono a trovarsi nelle stesse condizioni di rischio del lavoratore subordinato".

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