In materia di diritti reali, con la sentenza n. 18740, depositata il 13 settembre scorso, la Corte di Cassazione ha stabilito che, per quanto riguarda le servitù prediali, l'accordo tra i proprietari rende contrattuale la servitù coattiva. Nel caso di specie, la seconda sezione civile del Palazzaccio ha precisato che se la servitù di passaggio viene costituita contrattualmente fra i proprietari dei fondi, che ne sono rispettivamente gravati ed avvantaggiati, nonostante ricorressero i presupposti per la costituzione di una servitù coattiva, che si ha per sentenza di un giudice o atto dell'autorità amministrativa, la servitù così costituita non assume il carattere della coattività. Pertanto, continua la Corte richiamando una sentenza conforme (la n. 9385/1991) ad essa non si applica la regola per cui alla cessazione dell'interclusione del fondo segue la soppressione del passaggio ad istanza anche di uno solo dei proprietari dei fondi interessati, bensì l'altra regola per cui il venir meno dell'utilità del passaggio non fa estinguere per prescrizione la servitù, se non è decorso il tempo indicato dalla legge.
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