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Le servitù coattive

Cosa sono le servitù coattive, come si costituiscono, quando si estinguono e quali sono le principali tipologie di servitù coattiva

Le servitù prediali

La legge, oltre a lasciare ampio spazio all'autonomia dei privati, dedica numerose norme (artt. 1032-1057 del codice civile e alcune leggi speciali) alla disciplina di vari tipi di servitù definite coattive o legali.

Cos'è la servitù coattiva

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Si parla di servitù coattiva quando una servitù può essere costituita a prescindere dalla volontà di chi è propritario del fondo che ne sarà gravato.

E' l'ordinamento a prevedere i casi in cui il titolare di un fondo, ha diritto alla costituzione di una servitù a carico di un fondo vicino, al fine di soddisfare un'esigenza "fondiaria" che ha un rilievo generale o pubblico, per cui l'utilità corrisponde al concetto di "necessità" della servitù, nella misura stabilita dal legislatore in modo determinato e specifico (come i "bisogni della vita" ex art. 1033 c.c.; le esigenze dell'agricoltura e dell'industria ex art. 1052 c.c.; ecc.).

La costituzione della servitù coattiva

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Le servitù coattive, in ogni caso, non si costituiscono con il mero verificarsi dei presupposti di fatto che le rendono necessarie ex lege, occorrendo, invece, un apposito atto costitutivo, di natura negoziale, giudiziale o amministrativa, teso a dar vita al diritto in attuazione del precetto di legge.

Recita, infatti, il primo comma dell'art. 1032 c.c. "quando, in forza di legge, il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di una servitù, questa, in mancanza di contratto, è costituita con sentenza" ovvero (ex 2° comma) con atto dell'autorità amministrativa nei casi specialmente determinati dalla legge.

Ne deriva che la servitù coattiva può avere costituzione negoziale, non essendo sufficiente però la mera esistenza dell'esigenza tutelata dalla legge, ma occorrendo che dal negozio "risulti l'intenzione delle parti di sopperire a tale esigenza in adempimento del correlativo obbligo legale, derivandone in mancanza la costituzione di una servitù volontaria, ancorché il relativo contenuto corrisponda a quello oggetto di una servitù coattiva" (Cass. n. 4533/1990; Cass. n. 3306/1981).

In mancanza dell'accordo negoziale, non essendo sufficiente il mero avverarsi dei requisiti legali, la costituzione di servitù coattiva è conseguenza di una sentenza (o di un provvedimento amministrativo) destinati a regolare le modalità concrete dell'esercizio del diritto, nonché a determinare "l'indennità dovuta" da parte del titolare del fondo servito al titolare di quello servente, costituendo il mancato pagamento della stessa causa legittima di opposizione all'esercizio della servitù (ad es., nella servitù di acquedotto l'indennità è parametrata al valore dell'acqua e dei terreni occupati con la costruzione dell'acquedotto).

L'estinzione delle servitù coattive

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Una volta venuta meno la "necessità" che costituisce il presupposto della servitù coattiva, secondo la giurisprudenza viene meno la stessa servitù, con la restituzione della relativa indennità versata (Cass. n. 23839/2012 che si è espressa in merito alla causa estintiva della servitù di passaggio prevista dall'art. 1055 c.c. per l'ipotesi di cessazione dell'interclusione del fondo dominante).

Ciò vale anche con riguardo alle servitù convenzionalmente costituite, giacchè le stesse non cessano di essere coattive per il fatto di essere state costituite per contratto, come si desume dall'art. 1032, comma 1, c.c., con conseguente operatività della disposizione che prevede l'estinzione della servitù (nella specie l'art. 1055 c.c. che prevede, nel caso di passaggio coattivo, l'estinzione della servitù ove cessi l'interclusione del fondo dominante) (Cass. n. 23839/2012; Cass. n. 12037/2010; n. 12297/2003).

Le diverse figure di servitù coattiva

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Le figure (o tipi) di servitù coattiva sono disciplinate, per la maggior parte, nel codice civile e in alcune leggi speciali. 

- Servitù di passaggio

La servitù coattiva forse più nota è quella "di passaggio" (art. 1051 e ss. c.c.): ogni qual volta un fondo non ha accesso diretto alla strada pubblica o la sua realizzazione comporterebbe un eccessivo dispendio o disagio (si parla di "fondo intercluso"), il proprietario ha diritto a passare sul/i fondo/i altrui, purché non si tratti di abitazioni o giardini e purché il pregiudizio del fondo servente non sia superiore al vantaggio che ne ricaverebbe il fondo dominante (Cass. n. 3184/2003).

Quando il fondo è destinato ad usi agricoli o industriali, peraltro, il proprietario ha diritto al passaggio coattivo anche se ha un proprio accesso sulla strada pubblica, a patto che dimostri l'insufficienza dell'accesso medesimo rispetto ai bisogni agricoli o industriali del suo terreno.

- Servitù di acquedotto

Tra le figure più importanti di servitù coattive, rileva anche quella di acquedotto (art. 1033 e ss. c.c.), la quale, analogamente alla servitù di scarico coattivo delle acque sovrabbondanti di un fondo (allo scopo di bonificare o prosciugare i terreni), consiste nell'obbligo del titolare del fondo servente di far passare attraverso lo stesso, secondo il percorso più conveniente, una quantità di acqua tale da soddisfare il bisogno di acqua del fondo servito.

- Servitù di elettrodotto

L'elettrodotto coattivo (e passaggio coattivo di linee teleferiche) (artt. 1056 e 1057 cc.) è, invece, la servitù che spetta all'ente o alla società che gestisce il servizio di erogazione al pubblico di energia elettrica, acqua potabile, metano, reti radio (e, per analogia, televisive ecc.) su tutti i fondi che sono situati lungo il percorso della linea elettrica, dell'acquedotto o, più in generale, delle dotazioni strumentali del caso.

Il titolare del diritto potrà far passare sul fondo gravato le necessarie condutture elettriche o simili e potrà anche compiere sui terreni interessati tutte le costruzioni e le opere di manutenzione indispensabili.

- Altre servitù coattive

Altre tipologie di servitù coattive disciplinate dal codice sono quelle dell'appoggio e dell'infissione di chiusa (artt. 1047 e 1048 c.c.) e della somministrazione coattiva di acqua a un edificio o a un fondo (artt. 1049 e 1050 c.c.).

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