L'Anas è responsabile per i danni provocati da una frana prevedibile proveniente da terreno privato. È questo il contenuto della sentenza n. 15720 depositata il 18 luglio 2011, con cui la Corte ha spiegato che l'Anas deve risarcire i danni all'automobilista investito da una frana partita da un terreno privato se questa era prevedibile in quanto le condizioni della zona e del tratto stradale avevano già richiesto altri interventi. Secondo la ricostruzione della vicenda, l'automobilista si era visto respingere la domanda di risarcimento danni subiti a causa del distacco di grossi massi che avevano travolto l'autovettura da lui guidata lungo la strada statale. Anche la Corte di Appello di Milano respingeva l'impugnazione proposta dall'automobilista che proponeva così ricorso per cassazione
. La Corte di Cassazione, ribaltando il verdetto dei giudici di secondo grado, ha stabilito che sussiste la responsabilità dell'Anas anche se la frana "prevedibile" proviene da terreno privato. Gli Ermellini hanno spiegato, in cinque pagine di motivazione e citando alcune recente sentenza in merito (Cass. 7 aprile 2010 n. 8229, Cass. 3 aprile 2009 n. 8157) che "È costante nella giurisprudenza della Corte il principio secondo cui la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito
, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso e da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno. (Cass. 2010). Rispetto alle strade aperte al pubblico transito la Corte ha ritenuto che la disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ. è applicabile in riferimento alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo configurabile il caso fortuito in relazione a quelle situazioni provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere. Ai fini del giudizio sulla prevedibilità o meno della repentina alterazione della cosa, occorre, secondo la Corte, aver riguardato, per quanto concerne i pericoli derivanti da situazioni strutturali e dalle caratteristiche della cosa, al tipo di pericolosità che ha provocato l'evento di danno e che, ove si tratti di una strada, può atteggiarsi diversamente, in relazione ai caratteri specifici di ciascun tratto ed agli eventi analoghi che lo abbiano in precedenza interessato. (Cass. 2009).

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