Remissione in termini per la costituzione di parte civile
Andrea Cagliero |

Remissione in termini per la costituzione di parte civile

La collocazione in casa rifugio può essere causa di forza maggiore: legittima la remissione in termini per la costituzione di parte civile (Cass. pen., Sez. VI, n.936/2026)

La vicenda processuale

In occasione di un processo per maltrattamenti (aggravato da fatto compiuto in presenza di minori), il Tribunale di Ragusa aveva rigettato l'istanza di remissione in termini per la costituzione di parte civile, rilevando la corretta notifica del decreto di citazione di rito immediato. Infatti, la persona offesa, in sede di querela, aveva eletto domicilio presso l'abitazione dell'interprete, ove si era perfezionata la notifica.

Il difensore della persona offesa impugnava l'ordinanza di rigetto, lamentando che il Giudice si era limitato ad accertare la regolarità formale della notifica, soprassedendo alla circostanza per cui la p.o. avesse avuto effettivamente conoscenza del processo. Invero, l'elezione di domicilio presso l'interprete avveniva contestualmente al collocamento della vittima (tra l'altro con evidenti difficoltà linguistiche) e dei di lei figli presso una casa rifugio (il cui indirizzo, però era ben noto alla polizia giudiziaria e alla Procura della Repubblica). Non solo, ma le regole fissate per la tutela della p.o. imponevano alla stessa un isolamento pressoché totale, estendosi anche all'uso di cellulari. Il domicilio eletto, dunque, era da intendersi quale mera formalità in sede di denuncia. Inoltre, la diligenza e l'interesse della p.o. per la propria posizione processuale erano state manifestate per mezzo del proprio difensore, il quale, in due occasioni, effettuava accessi ai sensi dell'art.335 c.p.p., ottenendo risultati negativi.   

La decisione della Cassazione

Gli Ermellini si sono pronunciati a favore della ricorrente.

I giudici hanno rilevato che il Tribunale si era effettivamente limitato ad un accertamento formale della notifica, non motivando, però, in ordine ai numerosi e convergenti elementi di fatto dimostrativi della causa di forza maggiore, che aveva impedito alla persona offesa di venire a conoscenza della data di udienza. I suddetti elementi si rinvenivano: nell'elezione di domicilio presso terzi, contestualmente alla collocazione in struttura protetta e al divieto di comunicazioni con l'esterno; scarsa padronanza della lingua italiana; duplice risposta negativa alle istanze ex art.335 c.p.p. avanzate dalla difesa; la conoscenza da parte della Procura e della polizia giudiziaria dell'indirizzo della casa protetta; l'assenza di rapporti tra la p.o. e l'interprete presso cui aveva eletto domicilio.

La Suprema corte si sofferma nell'illustrare come l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.175 c.p.p., in tema di remissione in termini, impreziosita dai diritti sanciti dalla Direttiva 2012/29/EU e dalla Convenzione di Istanbul, imponga una valutazione rigorosa circa l'effettiva conoscenza della vittima di violenza dell'andamento di tutte le fasi del processo che la riguardano, dovendosi procedere all'eliminazione di tutti gli ostacoli che si frappongano fra essa e il suo accesso alla giustizia. Testualmente si afferma : "le misure di protezione della vittima di violenza domestica non possono tradursi in una limitazione dei suoi diritti processuali. Tutela e accesso alla giustizia non sono altenativi, ma complementari: l'ordinamento non può, da un lato, imporre alla vittima di allontanarsi dalla propria abitazione, il collocamento in una casa rifugio ad un indirizzo segreto e la sottoposizione a regole di isolamento a tutela della sua incolumità, e, dall'altro lato, pretendere che essa sia raggiunta dalle notifiche al domicilio dichiarato nell'immediatezza della denuncia, peraltro in stato di grave turbamento, presso una persona priva di qualsiasi legame con lei."

In definitiva, ove il giudice si limiti ad una verifica formalistica della ritualità della notifica, senza esaminare gli atti dimostrativi della forza maggiore, vengono svuotati il diritto di difesa, il diritto ad un giusto processo e l'obbligo dello Stato a rendere effettiva la tutela della vittima.  



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