Con l’ordinanza n. 24916 del 01.09.2026 la Corte di Cassazione torna sul tema delle infezioni nosocomiali e, nel confermare il proprio orientamento in ordine all’onere probatorio gravante sulla struttura, ne chiarisce ed accentua, anzi, il contenuto.
La struttura deve dimostrare, infatti, non solo di avere adottato tutti i protocolli all’uopo necessari a prevenire il rischio infettivo ma, per essere esente da responsabilità, di averli concretamente e documentalmente applicati parametrandoli al “caso specifico”.
I FATTI
A seguito di un trauma accidentale all’anca destra, un uomo veniva sottoposto ad intervento chirurgico per una "frattura sottocapitata del femore destro" e, al termine della convalescenza, dimesso.
Successivamente, però, veniva nuovamente ricoverato presso il medesimo ospedale a causa di episodi di "vomito caffeano" e, diagnosticata una “infezione alle vie urinarie da serratia marcescens", nonostante una "terapia antibiotica mirata", qualche giorno dopo decedeva.
I PRECEDENTI GRADI DI GIUDIZIO
In esito ad una domanda giudiziale all’uopo proposta dagli eredi, che adducevano "il nesso causale tra l'infezione ed il decesso", il Tribunale circoscriveva la responsabilità dell'ASP, condannandola al risarcimento dei danni, esclusivamente per la “dimissione incauta”, statuendo che seppur “l’infezione” fosse stata “contratta in ambiente ospedaliero”, la “profilassi antibiotica somministrata nel corso del primo ricovero” era stata “congrua”, ragion per cui la "sepsi" veniva ritenuta una semplice “concausa del decesso in considerazione della condizione di immunodepressione cui il paziente versava già in precedenza”.
Impugnata la sentenza di primo grado, la Corte d’Appello confermava la decisione del Tribunale.
IL GIUDIZIO IN CASSAZIONE
Sottoposta la pronuncia di secondo grado al vaglio della Cassazione quest’ultima, ritenendo il ricorso meritevole di accoglimento, cassava la sentenza rinviando alla Corte territoriale.
La Suprema Corte, infatti, censurava la statuizione della Corte d’Appello per non aver tenuto in debita considerazione le valutazioni del CTU in ordine alla “insufficienza delle cautele volte a evitare le infezioni nosocomiali […] e concernenti la pulizia del sito operatorio, la predisposizione del campo sterile, la pulizia e sanificazione del posto letto e la somministrazione di antibiotici”.
Nel rinviare ad un orientamento ormai consolidato, invero, la Corte ricorda come, per essere esente da responsabilità, la struttura deve fornire idonea prova attestante
- l'indicazione dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali
- l'indicazione delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
- l'indicazione delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami;
- le caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;
- le modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;
- la qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento;
- l'attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica;
- l'indicazione dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori;
- le procedure di controllo degli infortuni e delle malattie del personale e le profilassi vaccinali;
- l'indicazione del rapporto numerico tra personale e degenti;
- la sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;
- la redazione di un report da parte delle direzioni dei reparti;
- la redazione di un report da parte delle direzioni dei reparti da comunicare alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella;
- l'indicazione dell'orario dell’effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio.
Con l’infradescritta ordinanza, però, la Corte si spinge anche oltre, statuendo che la struttura deve dimostrare di avere applicato detti protocolli, in maniera precisa e circostanziata, al singolo "caso specifico”
Requisito, quest’ultimo, nella fattispecie in esame non soddisfatto, avendo la struttura fatto esclusivo riferimento ad un “certificato di pulizia e sanificazione del posto letto” all’uopo inidoneo.
Avv. Diego Ferraro e Avv. Sonia Coppola del Foro di Palermo
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