Infezioni nosocomiali, nesso causale e onere della prova
Avv. Rita Milano |

Infezioni nosocomiali, nesso causale e onere della prova

in tema di responsabilità civile sanitaria e in particolare di infezioni nosocomiali, il nesso causale va accertato secondo il criterio del “più probabile che non”, fondato su un giudizio di probabilità logica inferenziale, e non solo sulla probabilità statistica

Principio di diritto

La Corte di cassazione (ordinanza n. 7576/2026 sez. III) ribadisce che, in tema di responsabilità civile sanitaria e in particolare di infezioni nosocomiali, il nesso causale va accertato secondo il criterio del “più probabile che non”, fondato su un giudizio di probabilità logica inferenziale, e non solo sulla probabilità statistica. Il paziente che agisce in giudizio deve provare la riconducibilità causale dell’infezione alla prestazione sanitaria, anche mediante presunzioni; la struttura sanitaria, per liberarsi, deve dimostrare di aver adottato tutte le misure di prevenzione, sanificazione e controllo del rischio infettivo richieste dalle linee guida e dalle buone pratiche clinico-assistenziali. La responsabilità della struttura, di natura contrattuale ai sensi della legge n. 24/2017 (cd. Gelli‑Bianco), non è oggettiva, ma richiede la prova dell’inadempimento e del nesso causale, ferma la possibilità di prova liberatoria circa l’imprevedibilità e inevitabilità dell’evento dannoso.

Svolgimento del processo

Il caso trae origine dal decesso di una paziente in seguito alla contrazione di un’infezione da Klebsiella durante il ricovero ospedaliero. Gli eredi agivano contro l’azienda sanitaria deducendo inadempimento agli obblighi di corretta gestione del rischio infettivo e di sanificazione degli ambienti, oltre alla violazione dei protocolli di profilassi. In primo grado veniva espletata una consulenza tecnica d’ufficio, che ipotizzava diverse possibili origini dell’infezione. La Corte d’appello, valutando criticamente le diverse ipotesi dei consulenti, riteneva non provata, secondo il criterio della preponderanza dell’evidenza, l’origine nosocomiale certa dell’infezione, concludendo per l’assenza di responsabilità della struttura. Gli eredi ricorrevano per cassazione deducendo violazione dei criteri sul nesso causale e sul riparto dell’onere probatorio nelle infezioni nosocomiali, oltre a carenze motivazionali, insistendo sulla natura contrattuale della responsabilità della struttura e sulla sussistenza di un difetto organizzativo sistemico. 

Considerazioni di diritto

La Cassazione richiama il consolidato orientamento secondo cui in materia di responsabilità sanitaria – tanto contrattuale quanto extracontrattuale – il danneggiato deve provare il nesso causale fra l’aggravamento della patologia o l’insorgenza di nuove malattie e la condotta del sanitario o della struttura, anche a mezzo di presunzioni gravi, precise e concordanti. L’accertamento causale si fonda sul criterio del “più probabile che non”, che impone al giudice di confrontare le possibili

spiegazioni dell’evento e privilegiare quella che risulta più coerente e supportata dalle risultanze probatorie, assumendo rilievo la probabilità logica, oltre che quella statistica. In tema di infezioni nosocomiali, la Corte sottolinea che la struttura è gravata da un obbligo organizzativo di ampia portata: deve adottare tutte le misure idonee a garantire condizioni di igiene e sterilità, implementare protocolli di clinical risk management e prevenzione del rischio infettivo, in linea con le previsioni della legge n. 24/2017 e con le indicazioni dell’Osservatorio nazionale presso Agenas.

Tuttavia, tale ampliamento degli obblighi non si traduce in una responsabilità oggettiva: permane a carico del paziente l’onere di dimostrare la diretta riconducibilità dell’infezione alla degenza e alla prestazione sanitaria; solo una volta assolto tale onere, incombe sulla struttura la prova della corretta adozione dei protocolli e della natura imprevedibile e inevitabile dell’evento. Nel caso concreto, la Corte di cassazione reputa che il giudice di merito abbia fatto corretto uso del criterio della preponderanza dell’evidenza, selezionando, tra le ipotesi prospettate dai consulenti, quella ritenuta più verosimile quanto all’origine dell’infezione e ritenendo inammissibili le censure di merito volte a sostituire una diversa valutazione tecnico‑fattuale.

Conclusioni

La pronuncia offre una chiara ricostruzione del modello causale nelle controversie per infezioni nosocomiali, confermando che il paziente non è dispensato dall’onere di provare il legame eziologico tra infezione e ricovero, seppure mediante presunzioni, mentre la struttura deve fornire una prova liberatoria qualificata circa la puntuale attuazione dei protocolli di prevenzione e sanificazione. In un sistema nel quale la legge n. 24/2017 affida alla struttura un ruolo centrale nella gestione del rischio sanitario e nella sicurezza delle cure, la decisione ribadisce l’esigenza di un rigoroso apparato documentale e organizzativo, ma al contempo scongiura derive verso una responsabilità puramente oggettiva, mantenendo fermo il riferimento alla responsabilità per colpa organizzativa, da accertarsi tramite il criterio del “più probabile che non”. La vicenda dimostra, sul piano pratico, che il successo dell’azione risarcitoria in materia di infezioni nosocomiali dipende in larga misura dalla capacità di costruire un quadro probatorio che valorizzi sia i dati clinici sia le carenze organizzative, nella prospettiva di un bilanciamento tra tutela del diritto alla salute e ragionevole delimitazione del perimetro di responsabilità delle strutture sanitarie. 

Avv. Rita Milano

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