La struttura sanitaria deve garantire la sterilità non solo delle attrezzature chirurgiche ma di tutto l'ambiente in cui si svolge l'operazione

L'obbligo di garantire l'assoluta sterilità

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La responsabilità contrattuale gravante sulla struttura sanitaria nei confronti dei pazienti che si sottopongono a un'operazione esige il rispetto di diverse obbligazioni, tra le quali, come affermato dalla Corte di cassazione nell'ordinanza n. 17696/2020 qui sotto allegata, rientra anche quella di garantire che siano sempre sterili non solo le attrezzature chirurgiche ma anche tutti gli ambienti operatori, nella loro interezza.

La struttura risponde dell'opera dei terzi

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I giudici hanno ricordato che, con riferimento alle infezioni batteriche, la struttura sanitaria è chiamata a rispondere anche dell'opera dei terzi della cui collaborazione si avvale ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile, considerato che non è il chirurgo operatore a essere onerato del compito di sterilizzare la sala operatoria e i ferri chirurgici.

Lo stafilococco aureo è di origine nosocomiale

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Nel caso di specie, la paziente aveva contratto lo stafilococco aureo, un batterio che, come ricordato dalla Corte di cassazione, è pacificamente di frequente origine nosocomiale e, per tale ragione, resiste in maniera particolare agli antibiotici, compresi quelli affini alla penicillina.

Tale circostanza determina l'obbligo per la struttura sanitaria di prestare particolare attenzione a che tutto l'ambiente operatorio sia sterile: un'infezione di tal genere, infatti, non si può considerare né eccezionale né prevedibile con difficoltà.

L'onere della prova sulla struttura sanitaria

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Tutto ciò posto, di fronte all'insorgenza di un'infezione da stafilococco aureo su di un paziente che si è sottoposto a un intervento chirurgico presso una struttura sanitaria, sarà quest'ultima che dovrà dimostrare di aver fatto tutto quanto necessario per garantire la perfetta igiene della sala operatoria.

Scarica pdf ordinanza Cassazione n. 17696/2020
Valeria Zeppilli

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