Il Tribunale di Castrovillari, sezione lavoro, con la sentenza 17 agosto 2026, n. 1001, ha esaminato i limiti dell’art. 2113 c.c. in materia di rinunce e transazioni del lavoratore, soffermandosi in particolare sul ruolo dell’assistenza sindacale nelle conciliazioni.
Rinunce e transazioni del lavoratore
L’art. 2113 c.c. prevede l’invalidità delle rinunce e delle transazioni riguardanti diritti del lavoratore derivanti da norme inderogabili di legge o da contratti collettivi.
La relativa impugnazione deve essere proposta entro sei mesi, decorrenti dalla cessazione del rapporto oppure, se successiva, dalla data della rinuncia o della transazione. Trascorso tale termine senza impugnazione, l’atto diventa non più contestabile secondo la disciplina prevista dalla norma.
Il meccanismo della decadenza porta a ricondurre l’invalidità prevista dall’art. 2113 c.c. nell’ambito dell’annullabilità e non della nullità.
Le conciliazioni in sede protetta
La disciplina cambia per le conciliazioni concluse in sede giudiziale, amministrativa o sindacale. L’ultimo comma dell’art. 2113 c.c. le sottrae al regime ordinario di impugnazione, considerando la presenza di un soggetto terzo come una garanzia per il lavoratore.
La tutela deriva, in particolare, dall’assistenza prestata durante la conciliazione, che dovrebbe consentire al dipendente di comprendere il contenuto e gli effetti della rinuncia o dell’accordo raggiunto.
Tuttavia, la sede sindacale non rende automaticamente inattaccabile qualsiasi accordo. Se l’assistenza non è stata effettiva, il lavoratore può contestare la validità della conciliazione, ma deve allegare e dimostrare le circostanze che hanno reso inadeguata l'assistenza.
Quando l’assistenza sindacale è effettiva
Secondo il Tribunale, la presenza del rappresentante sindacale insieme al lavoratore durante la conciliazione costituisce un elemento idoneo a far presumere che l’assistenza sia stata prestata.
Non è quindi sufficiente sostenere, in modo generico, che il rappresentante fosse presente ma non abbia tutelato adeguatamente il dipendente. È il lavoratore che deve dedurre e provare l’ineffettività dell’assistenza ricevuta.
L’intervento del rappresentante sindacale assume infatti una funzione di garanzia, volta a ridurre la situazione di debolezza contrattuale del lavoratore nei confronti del datore di lavoro.
I rimedi ordinari restano possibili
La conciliazione sindacale, pur essendo sottratta all’impugnazione prevista dall’art. 2113 c.c., non è necessariamente immune da ogni contestazione.
Il lavoratore può infatti ricorrere agli ordinari rimedi previsti dalla disciplina dei contratti. Sono quindi possibili, nei casi previsti dalla legge, un’azione di nullità oppure una domanda di annullamento.
L’annullamento può essere richiesto, ad esempio, per incapacità naturale o legale oppure in presenza di vizi della volontà, quali errore, violenza o dolo, nel rispetto delle specifiche disposizioni del codice civile. Resta inoltre ferma la disciplina dell’art. 1969 c.c. in materia di errore di diritto sulle questioni oggetto della transazione.
La conciliazione in sede sindacale offre dunque una tutela rafforzata, ma la sua efficacia non esclude in assoluto la possibilità di verificare, secondo le regole ordinarie, la validità del negozio concluso.




