La costituzione gratuita di un usufrutto a favore dell’ex coniuge può essere contestata dai creditori quando l’atto incide sulla garanzia patrimoniale del debitore.
È quanto emerge dalla sentenza della Corte d’Appello di Bologna, sezione III, 4 settembre 2026, n. 1976, che affronta anche il tema della forma necessaria per la costituzione dell’usufrutto immobiliare e della determinazione dell’oggetto del contratto.
Nuda proprietà e usufrutto
La cosiddetta nuda proprietà non costituisce, nel codice civile, un autonomo diritto reale distinto dalla proprietà. L’espressione viene utilizzata per indicare la proprietà privata delle facoltà che spettano all’usufruttuario.
La costituzione di un usufrutto su un immobile richiede la forma scritta prevista dalla legge. Nei contratti soggetti a forma ad substantiam, la scrittura deve contenere gli elementi essenziali dell’accordo e consentire di individuare con certezza il relativo oggetto.
Oggetto del contratto e forma scritta
La determinazione dell’oggetto può avvenire anche attraverso un rinvio a elementi esterni, purché questi siano già individuati o comunque oggettivamente determinabili.
Il rinvio, tuttavia, non può trasformarsi in un modo per eludere i requisiti formali previsti dalla legge. La scrittura deve quindi permettere di ricostruire il contenuto della volontà negoziale e gli elementi essenziali dell’operazione.
Non è sufficiente, ad esempio, una generica dichiarazione relativa all’avvenuto pagamento quando dal documento non sia possibile ricavare l’importo o i criteri necessari per determinarlo.
L’usufrutto può essere pignorato
La Corte d’Appello sottolinea inoltre che l’usufrutto è un diritto reale economicamente valutabile e, come tale, può essere oggetto di pignoramento e vendita forzata.
L’eventuale esistenza di un diritto personale di godimento sulla casa familiare non elimina, di per sé, la possibilità di aggredire il diritto reale successivamente costituito.
Donazione all’ex coniuge e azione revocatoria
Particolare rilievo assume il caso in cui, dopo la separazione, il coniuge debitore costituisca gratuitamente a favore dell’ex moglie un usufrutto vitalizio sull’immobile.
Secondo la Corte, tale operazione ha natura dispositiva e produce effetti sul patrimonio del debitore. Non si tratta, infatti, dell’esecuzione di un obbligo già imposto dall’ordinamento, ma di una scelta volontaria che attribuisce a un terzo un diritto reale economicamente rilevante.
Per questa ragione, ricorrendone i presupposti, l’atto può essere sottoposto all’azione revocatoria ordinaria prevista dall’articolo 2901 del codice civile.
Il punto centrale è quindi la distinzione tra un atto realmente dovuto e una disposizione patrimoniale liberamente compiuta dal debitore: nel secondo caso, l’operazione può essere valutata sotto il profilo della tutela della garanzia patrimoniale dei creditori.





