Il gestore di un blog non è automaticamente responsabile dei commenti pubblicati dagli utenti e non è tenuto a sottoporli a un controllo preventivo generalizzato. La situazione cambia, però, quando viene a conoscenza del contenuto diffamatorio di un messaggio e, pur potendo intervenire, ne consente la permanenza online. È il principio richiamato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 22999/2026.
La pronuncia individua quindi una distinzione tra la fase precedente alla conoscenza dell’illecito e quella successiva: nel primo caso non grava sul gestore un obbligo generale di sorveglianza; nel secondo, la consapevolezza del contenuto lesivo può far sorgere il dovere di adottare misure per impedirne l’ulteriore diffusione.
Il caso
La vicenda trae origine dalla pubblicazione di un articolo relativo a una manifestazione pubblica. Successivamente alla diffusione dell’articolo, sul blog gestito da un altro soggetto erano comparsi diversi commenti riferiti all’autore del pezzo.
Alcuni interventi contenevano contestazioni relative alla sua attività professionale e attribuzioni di fatti ritenuti non veritieri e lesivi della reputazione.
Il gestore era successivamente intervenuto sullo spazio online, ma gli veniva contestato di non avere provveduto tempestivamente alla rimozione dei contenuti dopo avere avuto conoscenza della loro natura offensiva.
La controversia è quindi sfociata nella richiesta di risarcimento dei danni derivanti dalla lesione della reputazione personale e professionale. Le decisioni dei giudici di merito sono state successivamente sottoposte al vaglio della Cassazione.
La decisione
La Suprema Corte ha escluso che il semplice fatto di gestire uno spazio destinato ai commenti comporti una responsabilità automatica per ogni contenuto pubblicato dagli utenti.
Un obbligo generalizzato di controllo preventivo, infatti, imporrebbe al gestore una sorveglianza continua su tutti i contributi degli utenti. La responsabilità non può quindi essere fatta derivare dalla sola disponibilità tecnica dello spazio nel quale il commento viene pubblicato.
Diversa è la situazione successiva alla conoscenza effettiva del contenuto lesivo.
Una volta che il gestore sia consapevole della presenza di un messaggio diffamatorio e disponga concretamente della possibilità di intervenire, la sua condotta viene valutata anche in relazione alla scelta di mantenere il contenuto accessibile.
La decisione si fonda dunque sulla distinzione tra assenza di un obbligo preventivo di sorveglianza e dovere di intervento successivo alla conoscenza dell'illecito.
Il gestore non assume, per il solo fatto di amministrare il blog, la posizione di autore dei commenti pubblicati dagli utenti. Tuttavia, secondo il principio richiamato dalla Cassazione, la successiva conoscenza della natura diffamatoria del contenuto e la possibilità concreta di rimuoverlo assumono rilievo ai fini della responsabilità.
La pronuncia tiene così distinti due interessi: da un lato, la libertà di espressione e il diritto degli utenti a partecipare al dibattito online; dall’altro, la tutela della reputazione delle persone coinvolte.
Il punto centrale della decisione è quindi rappresentato dal momento della conoscenza: non è richiesta una vigilanza preventiva su tutti i commenti, ma la consapevolezza di un contenuto diffamatorio impone al gestore di valutare e adottare gli interventi necessari per impedirne l’ulteriore diffusione.



