Al blogger non è applicabile l'art. 57 c.p., lo stesso, a differenza del direttore di un giornale, non riveste una posizione di garanzia, la responsabilità per diffamazione va quindi ricondotta alla disciplina del concorso

Concorso in diffamazione se il blogger non rimuove le offese

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Per la Cassazione, come chiarito nella sentenza n. 45680/2022, "in assenza di un titolo specifico di imputazione di responsabilità, non potendo applicarsi ai gestori di siti internet, blog et similia una responsabilità ex art 57 c.p., non essendo equiparabili tali figure ai direttori responsabili dei giornali, l'ascrivibilità del fatto deve essere ricostruita in base alle comuni regole del concorso nel reato, oltre che per attribuzione diretta, qualora l'autore dello scritto denigratorio pubblicato sul blog sia il medesimo gestore".

Corretta quindi la sentenza di merito che ha ritenuto il blogger responsabile a titolo di concorso dopo avere escluso la sua posizione di garanzia ai sensi dell'art. 40 c.p. di chi amministra un blog, non investito di "poteri giuridici impeditivi di eventi offensivi di beni altrui."

Commento diffamatorio dell'utente del blog

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La pronuncia della Cassazione giunge al termine di una vicenda che ha inizio con la condanna penale per diffamazione e conseguente obbligo risarcitorio per diffamazione a carico di un blogger che ha consentito la pubblicazione e la permanenza sul suo blog di un commento con cui un utente ha accusato una società e i suoi esponenti di vicinanza alla mafia e a cui ha aggiunto una annotazione da cui emergeva la sua adesione a detto pensiero.

Condanna che l'imputato respinge, impugnando la sentenza di appello in sede di Cassazione, deducendo nel secondo motivo del ricorso la forzatura dell'art. 595 comma 3 c.p mediante l'equiparazione del blog a un mezzo di informazione e pubblicità.

L'imputato evidenzia inoltre come un blogger non possa essere considerato responsabile della rimozione di un contenuto antigiuridico perchè soggetto non avente titolo per procedere in tale senso, così come di informare l'autorità competente a oscurarlo. Ritiene poi con il terzo motivo di avere diritto ad esercitare il diritto di cronaca e con il quarto che il blog non è una testata giornalistica con obbligo di verifica dei contenuti da parte del titolare.

Al blogger non si applica l'art. 57 c.p.

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Motivazioni che la Cassazione ritiene infondate, confermando così la correttezza del ragionamento della Corte di Appello, che ha portato alla condanna dell'imputato.

Gli Ermellini precisano che la Corte ha correttamente inquadrato la figura del blogger, soggetto che permette a terzi di interagire tramite commenti, considerazioni o giudizi. Il blog, anche se non è uno strumento di informazione professionale, è comunque idoneo a diffondere contenuti tra un vasto pubblico di utenti, ragion per cui la condotta contestata all'imputato integra la fattispecie di cui all'art. 595 cp comma 3 ossia diffamazione con "qualsiasi mezzo di pubblicità".

Il blog, come i social network, non godono pertanto delle garanzie previste per la stampa, al blogger non è infatti applicabile l'art. 57 c.p, riservata alle sole testate giornalistiche. Lo stesso non è però esente da responsabilità nel momento in cui sul suo blog viene pubblicato da terzi un contenuto denigratorio, per cui quando chi lo gestisce ne viene a conoscenza deve provvedere tempestivamente alla rimozione perché non agire in tale senso significa condividerne il contenuto.

Scarica pdf Cassazione n. 45680/2022

Foto: 123rf.com
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