La responsabilità del blogger e l'evoluzione normativa
L'ordinanza n. 17360/2025 della Corte di cassazione interviene su un tema centrale nell'era digitale: la responsabilità del gestore di un sito per i contenuti pubblicati da terzi.
Il giudice di legittimità ha precisato che l'hosting provider "non attivo" - ossia colui che si limita a ospitare i contenuti senza esercitare un controllo preventivo - non risponde automaticamente per i commenti illeciti diffusi dagli utenti. Tuttavia, questa esenzione decade quando il gestore acquisisce, in qualsiasi modo, la consapevolezza della manifesta illiceità delle informazioni memorizzate.
La vicenda giudiziaria e le decisioni di merito
Il caso trae origine dalla pubblicazione di commenti ritenuti diffamatori da parte di terzi su un blog. Il soggetto leso, ritenendo che tali contenuti fossero offensivi della propria reputazione, aveva richiesto al curatore del sito la loro rimozione e il risarcimento del danno subito.
Sia il tribunale che la Corte d'appello avevano rigettato la domanda, sostenendo che, ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 70/2003, l'obbligo di rimuovere i contenuti illeciti sorgerebbe esclusivamente in seguito a una comunicazione proveniente dalle autorità competenti, ritenuta unica fonte di "conoscenza qualificata".
La posizione della Cassazione e la nozione di conoscenza dell'illiceità
La Suprema Corte ha disatteso questa interpretazione, ritenendola in contrasto con la normativa comunitaria e con i precedenti penali in materia.
Secondo la Cassazione, l'obbligo di intervento non è subordinato alla ricezione di una segnalazione da parte di organi istituzionali, ma nasce già quando il gestore venga informato, anche da privati, della presenza di contenuti la cui illiceità sia manifesta.
La comunicazione dell'autorità costituisce solo una delle modalità di conoscenza, che può rendere più semplice la verifica del carattere illecito, ma non è condizione imprescindibile per l'insorgenza dell'obbligo di rimozione.
I principi di diritto affermati dalla Suprema Corte
La Corte ha individuato un punto di equilibrio tra libertà di informazione e tutela dei diritti individuali. Il prestatore di servizi che si limita a ospitare i contenuti resta, in linea generale, esente da responsabilità per le informazioni illecite inserite dagli utenti. Tuttavia, la permanenza di tale esenzione è subordinata all'attivazione tempestiva per rimuovere i commenti una volta acquisita la consapevolezza del loro carattere diffamatorio o illecito.
Questo orientamento si fonda sulla Direttiva 2000/31/CE recepita dal D.Lgs. 70/2003 e mira a bilanciare lo sviluppo delle piattaforme digitali con la salvaguardia dei diritti fondamentali degli individui.