Nel procedimento definito con patteggiamento, il rimborso delle spese sostenute dalla parte civile non comprende necessariamente tutte le attività svolte dal difensore.
Con la sentenza n. 34120/2026, la Corte di cassazione ha precisato che, in questo particolare rito, possono essere riconosciuti i compensi relativi alle attività di studio della controversia e costituzione di parte civile.
Le successive fasi processuali, infatti, non vengono normalmente svolte secondo le modalità proprie del giudizio ordinario oppure assumono una consistenza molto limitata. Per questa ragione, non possono essere automaticamente poste a carico dell’imputato le relative voci di compenso.
Il giudice può ridurre il compenso
La Cassazione ha inoltre ricordato che gli importi determinati sulla base dei parametri forensi non devono essere necessariamente riconosciuti nella loro misura ordinaria.
Nel procedimento di patteggiamento, caratterizzato da una definizione anticipata e da una significativa semplificazione dell'attività processuale, il giudice può procedere alla riduzione dei compensi professionali fino alla metà, tenendo conto delle concrete attività effettivamente svolte dal difensore.
La decisione conferma quindi che, in caso di patteggiamento, la liquidazione delle spese della parte civile deve essere rapportata alle attività realmente compiute e alla struttura semplificata del rito.





