Ricerca dei beni del debitore: niente compenso separato
La ricerca telematica dei beni del debitore rappresenta uno strumento funzionale all’esecuzione forzata, perché consente al creditore di individuare i beni sui quali procedere. Tuttavia, questa attività non dà origine a un autonomo procedimento ai fini della liquidazione del compenso professionale.
Il principio è stato ribadito dalla Cassazione, sentenza n. 24518/2026, in una controversia relativa alle competenze richieste dal difensore per le attività svolte ai sensi dell’art. 492-bis c.p.c.
La questione dei compensi
La controversia riguardava la possibilità di riconoscere separatamente le competenze maturate dall’avvocato per l’attività di ricerca telematica dei beni, svolta prima del pignoramento.
La Corte ha escluso che tale fase possa essere considerata come una procedura distinta. La ricerca prevista dall’art. 492-bis c.p.c. si inserisce infatti nel più ampio procedimento esecutivo finalizzato al soddisfacimento del credito.
Di conseguenza, l’attività professionale svolta dall’avvocato deve essere presa in considerazione nell’ambito della liquidazione complessiva delle spese dell’esecuzione, senza dar luogo a un autonomo compenso riferito a una nuova pratica.
Il lavoro dell’avvocato resta comunque remunerabile
L’esclusione di una liquidazione separata non significa che l’attività professionale svolta dal difensore sia priva di rilevanza ai fini del compenso.
Il lavoro effettuato nella fase di ricerca dei beni deve essere considerato nella determinazione complessiva delle competenze spettanti per la procedura esecutiva, insieme alle ulteriori attività professionali necessarie per il recupero coattivo del credito.
Spese del creditore e compenso professionale
La Cassazione ha inoltre distinto le spese sostenute direttamente dal creditore dal compenso spettante all’avvocato.
Le spese effettivamente sostenute per la ricerca dei beni possono essere oggetto di recupero quando risultino necessarie, documentate e correttamente indicate. Diverso è invece il trattamento delle competenze professionali, che devono essere ricondotte alla procedura esecutiva nel suo complesso.
La conclusione della Cassazione
La ricerca telematica disciplinata dall’art. 492-bis c.p.c. costituisce quindi un’attività funzionale all’esecuzione forzata e non una pratica autonoma ai fini della liquidazione dei compensi.
Il principio affermato dalla sentenza n. 24518/2026 può essere così sintetizzato: il difensore ha diritto al riconoscimento dell’attività professionale svolta, ma tale attività deve essere valorizzata nella liquidazione complessiva della procedura esecutiva e non attraverso una distinta liquidazione.





