Post sui social e divieto di comunicazione
Un contenuto pubblicato sui social network può costituire violazione del divieto di comunicare con la persona offesa anche quando non sia indirizzato direttamente a quest’ultima.
È quanto emerge dalla sentenza della Corte di cassazione n. 34446 del 24 settembre 2026, relativa a un procedimento per atti persecutori.
La Corte ha ritenuto rilevante, ai fini della misura cautelare, la pubblicazione di messaggi su un social accessibile anche alla persona offesa, quando il contenuto consenta di identificarla come destinataria del messaggio.
Il caso
L’indagato, sottoposto agli arresti domiciliari, aveva pubblicato online alcuni contenuti riferibili alla precedente partner.
La difesa aveva sostenuto che non vi fosse stata una vera comunicazione con la persona offesa, poiché i post erano rivolti a una platea indistinta di utenti.
La Cassazione non ha condiviso questa impostazione.
Il principio della Cassazione
Per la Corte, la comunicazione non presuppone necessariamente un messaggio privato rivolto a un destinatario determinato.
Anche un contenuto pubblicato su un profilo social costituisce un atto comunicativo. La circostanza che il messaggio sia potenzialmente visibile a una pluralità di persone non esclude, quindi, la violazione del divieto previsto dalla misura cautelare.
Occorre però che ricorrano elementi concreti: la persona offesa deve poter accedere al medesimo canale e deve risultare individuabile come destinataria del contenuto in ragione del suo tenore.
Social network come strumento di comunicazione indiretta
La pronuncia valorizza quindi la funzione comunicativa dei social network.
Un messaggio pubblicato sulla propria pagina non equivale necessariamente a una comunicazione privata, ma può comunque raggiungere indirettamente una persona specifica. Se il contenuto è riconducibile alla vittima e viene pubblicato nonostante il divieto di comunicazione, la modalità utilizzata non impedisce di configurare la violazione della prescrizione cautelare.
La diffusione a una platea più ampia può inoltre aumentare la capacità del messaggio di raggiungere la persona interessata.
Domiciliari e aggravamento della misura
Nel caso esaminato, la reiterazione di condotte comunicative attraverso i social è stata valutata nell’ambito del controllo sul rispetto degli obblighi imposti con gli arresti domiciliari.
La vicenda evidenzia quindi che il divieto di comunicazione deve essere rispettato anche attraverso gli strumenti digitali. Non è sufficiente evitare telefonate, messaggi privati o contatti diretti quando il provvedimento cautelare impedisce ogni comunicazione con la persona offesa.
La valutazione resta comunque legata alle caratteristiche concrete del messaggio e alla possibilità di individuare la persona offesa quale destinataria.
