Per la Cassazione, il difensore d'ufficio ha diritto a vedersi liquidate anche le spese sostenute per il tentativo di recupero del credito professionale

Spese per il recupero del compenso professionale

Al difensore d'ufficio spettano anche i compensi e le spese relative al decreto ingiuntivo richiesto per il recupero degli onorari dovuti in ragione dell'attività difensiva svolta in favore dell'assistito, con particolare riguardo ai compensi e alle spese relative alla fase d'opposizione al decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dal debitore ingiunto.

Ne consegue che all'avvocato, oltre ai compensi per l'attività difensiva svolta in favore dell'assistito, spettano anche le spese dallo stesso affrontate per il recupero del credito professionale.

I compensi e le spese dell'avvocato d'ufficio

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5041/2024 (sotto allegata), ha accolto le richieste avanzate dall'avvocato d'ufficio in ordine al recupero delle somme allo stesso spettante anche a titolo di spese sostenute per tentare il recupero, a livello giudiziale, dei propri compensi professionali.

In sede di ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, il legale protagonista della vicenda in esame ha proposto ricorso lamentando la violazione e falsa applicazione degli articoli 82 e 116 del DPR n. 115/2002.

A tal proposito, il difensore ha ricordato il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in seno al Giudice di legittimità, secondo cui il difensore d'ufficio ha diritto alla liquidazione sia del compenso professionale per l'attività svolta in qualità di difensore d'ufficio, sia delle spese dallo stesso sostenute per cercare di recuperare il proprio credito professionale.

Ne consegue che, anche l'eventuale fase di opposizione a decreto ingiuntivo diviene parte della procedura volta al recupero del credito, la quale dunque è parte del procedimento attivato per la liquidazione e il pagamento del compenso.

Stante quanto sopra, l'avvocato ha anche evidenziato l'irrilevanza del fatto che l'avvocato si fosse fatto assistere nel giudizio di opposizione da un collega, posto che, anche se si fosse difeso in proprio, avrebbe comunque sostenuto il relativo costo. Invero, l'avvocato ha spiegato come, la facoltà di difendersi in proprio, non avrebbe inciso sulla natura professionale dell'attività svolta e ciò è stato confermato dal fatto che era stato liquidato a suo favore il compenso per l'attività monitoria svolta.

Come sopra anticipato, la Cassazione ha accolto il ricorso proposto dall'avvocato, condividendo le osservazioni dallo stesso formulate in punto di liquidazione dei compensi professionali in favore dell'avvocato d'ufficio.

Scarica pdf Cass. n. 5041/2024

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