Infissi su misura, niente recesso
Redazione |

Infissi su misura, niente recesso

Infissi personalizzati: la Cassazione chiarisce quando il contratto è un appalto e perché il consumatore non può esercitare il recesso

Chi commissiona infissi realizzati secondo specifiche esigenze personali non può sempre avvalersi delle norme del Codice del consumo sul diritto di recesso.

Con la sentenza n. 25692/2026, la Corte di cassazione ha precisato che, quando la componente relativa alla progettazione, realizzazione e adattamento del prodotto prevale sulla semplice fornitura dei materiali, il rapporto contrattuale deve essere qualificato come appalto d’opera e non come compravendita.

La distinzione tra vendita e appalto

Per stabilire quale sia la natura del contratto occorre valutare concretamente l’attività svolta. Se il lavoro necessario per realizzare il bene secondo le richieste del cliente costituisce l’elemento principale della prestazione, la fornitura del materiale assume carattere secondario.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, gli infissi erano stati progettati e prodotti appositamente per l’immobile della cliente. La Corte d’appello aveva quindi ritenuto prevalente l’attività di lavorazione e personalizzazione, qualificando il rapporto come appalto.

Perché il recesso non era possibile

La qualificazione del contratto assume rilievo anche ai fini del diritto di recesso. I beni realizzati secondo specifiche richieste del cliente rientrano infatti tra quelli per i quali la normativa esclude tale facoltà.

La Cassazione ha quindi escluso la possibilità di esercitare il recesso nel caso concreto, trattandosi di prodotti personalizzati e realizzati su misura. A ciò si aggiungeva il fatto che il contratto era già entrato nella fase esecutiva e che il recesso era stato comunicato diversi anni dopo la sua conclusione.

La decisione non ha però definito tutte le questioni tra le parti: la Cassazione ha accolto il motivo relativo alla mancata pronuncia della Corte d’appello sulle domande subordinate riguardanti la risoluzione del contratto per inadempimento e il mutuo dissenso.



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