Per le Sezioni Unite della Cassazione c'è l'obbligo di notifica ai parenti, in caso di dipartita della persona offesa, purché abbiano nominato difensore ovvero dichiarato/eletto domicilio

Obbligo notifica ai parenti della persona offesa deceduta

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Obbligo di notifica ex art. 299 c.3 e 4 bis c.p.p. ai parenti, in caso di dipartita della persona offesa, purché abbiano nominato difensore ovvero dichiarato/eletto domicilio (SS. UU. n.17156/2022). E' quanto emerge dalla sentenza delle sezioni unite della Cassazione (n. 17156/2022).

La vicenda processuale

In data 15 gennaio 2021, la sezione Riesame del Tribunale di Napoli dichiarava inammissibile l'appello ex art.310 c.p.p. di G.G. (imputato per omicidio plurimo), avverso l'ordinanza di rigetto della Corte d'Assise di Napoli, per omessa notifica ai parenti della persona offesa (deceduta), così come stabilito dall'art.299 commi 3 e 4 bis c.p.p.. A detta del Tribunale della Libertà, a nulla rileva che i parenti non avessero nominato un difensore ovvero espressamente eletto un domicilio, dal momento che i loro dati erano evincibili dagli atti processuali; sposava, quindi, la tesi giurisprudenziale per cui non v'è alcun obbligo per la persona offesa di eleggere domicilio, non essendo indicata per legge alcuna formula sacramentale e bastando la mera indicazione su un atto del procedimento la propria residenza.

Ricorreva per Cassazione la difesa dell'imputato, la quale, facendo leva su un orientamento opposto e più aderente al dato letterale della norma, sottolineava l'onere per la persona offesa di nominare un difensore ovvero di dichiarare o eleggere domicilio; in assenza dei suddetti requisiti, non vi sarebbe alcun obbligo di notifica per l'imputato, laddove presenti istanza di revoca/sostituzione misura cautelare. Il ricorrente lamentava, altresì, la qualifica di "persona offesa" ai prossimi congiunti della vittima dell'omicidio, in quanto privi di relazione stretta o personale con l'autore del fatto e, pertanto, non attinti da concreta possibilità di vittimizzazione secondaria e ripetuta.

Rimessione alle Sezioni Unite

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La Sezione Prima rimetteva la decisione alle Sezioni Unite, rimarcando come il punto nevralgico della questione ermeneutica riguardasse: a) l'approfondimento dell'inciso finale della disposizione richiamata: "presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio"; b) il concetto di "persona offesa" cui va effettuata la notifica, se deve in tal senso intendersi anche il prossimo congiunto della vittima ormai deceduta.

Legittimazione congiunti della persona offesa

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Le Sezioni Unite affrontano preliminarmente l'evoluzione della normativa, procedendo al richiamo della Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 del Parlamento e del Consiglio Europeo, che sensibilizza gli Stati Membri a realizzare "significativi progressi nel livello di tutela delle vittime in tutta l'Unione, in particolare nei procedimenti penali" assicurando alle stesse il diritto a ricevere informazioni dettagliate anche in relazione allo stato del procedimento, oltre a dettare, in genere, in loro favore "norme minime in materia di diritti, assistenza e difensore".

Il dato letterale della norma non lascia spazio a dubbi. L'inciso, a meno di non stravolgere la lingua italiana, serve a distinguere le modalità di notifica. La persona offesa ha diritto di ricevere le informazioni sul procedimento che la riguardano, ma, limitatamente alle istanze dell'indagato/imputato di revoca/sostituzione di misura cautelare, tale diritto è subordinato a specifiche condizioni: nomina di un difensore o dichiarazione/elezione di domicilio.

Il quesito inerente all'estensibilità del diritto alla notifica agli eredi della vittima, trova soluzione nella previsione dell'art. 90 c.3 c.p.p., secondo il quale le facoltà e i diritti della persona offesa, dopo la sua morte, sono esercitati dai prossimi congiunti o dalla persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente.

Per il Supremo Consesso, pertanto, non v'è dubbio che essi, in quanto legittimati ad esercitare diritti e facoltà della persona offesa, siano anche titolari del diritto all'adempimento informativo con i limiti e le modalità destinati alla persona offesa e, come tali, sono aventi diritto alla notificazione, prevista dall'art. 299 c. 3 e 4 bis c.p.p., della richiesta di revoca o modifica della misura cautelare, solo se abbiano nominato un difensore ovvero dichiarato o eletto domicilio.


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