La dichiarazione di domicilio e l'elezione di domicilio alla luce delle disposizioni del codice di rito e della giurisprudenza

Avv. Francesca Servadei - Il primo atto con il quale l'indagato viene a conoscenza di un procedimento penale a suo carico è l'elezione di domicilio, disciplinato nel codice di procedura penale ai sensi dell'articolo 161 (Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni).

Elezione di domicilio

E' d'obbligo affermare che con l'elezione di domicilio viene richiesto all'indagato anche il nominativo di un difensore di fiducia, allorchè il soggetto è libero di riservarsi di nominarlo, di nominarlo ovvero di non nominarlo ed in quest'ultimo caso si procederà d'ufficio alla sua nomina, in quanto il diritto di difesa deve essere costituzionalmente garantito. Inoltre eventuali variazioni di domicilio devono essere prontamente comunicate.

L'importanza dell'elezione di domicilio consiste nel fatto che tutti gli atti inerenti al procedimento ed al processo vengono notificati presso l'indirizzo dall'indagato indicato e nel caso in cui è impossibile notificare l'atto nel luogo indicato allora si procederà a notificare l'atto al difensore secondo quanto disposto dal comma IV dell'articolo 161 del Codice di Rito.

Elezione di domicilio e dichiarazione di domicilio

La dichiarazione di domicilio presenta un carattere puramente ricognitivo di un rapporto reale tra persona ed abitazione, mentre l'elezione di domicilio consiste nella dichiarazione ricettizia della volontà ed implica un rapporto di fiducia tra il destinatario ed il difensore (cfr. Cass. n. 1935/2000).

Un granitico orientamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (cfr. sentenza n. 41280/2006), precisa che la dichiarazione di domicilio prevale su una precedente elezione seppur non revocata.

Nel caso in cui destinatario dell'atto da notificare sia un detenuto, stante la possibilità della consegna brevi manu, non è consentita l'elezione di domicilio non potendosi altrove realizzare siffatto risultato; nel caso de quo la dichiarazione e l'elezione di domicilio viene effettuata dal detenuto, al direttore dell'istituto, al momento della scarcerazione.

È da precisare che secondo quanto previsto dall'articolo 164 del Codice di Procedura Penale (Durata del domicilio dichiarato o eletto), l'elezione e la domiciliazione valgono per ogni stato e grado del procedimento.

Con ordinanza della Corte Costituzionale, n. 138/1994, è stato statuito che nel caso in cui l'imputato abbia eletto domicilio, ex art. 161 comma 1 o 2, presso il difensore, quest'ultimo può rifiutare la notificazione degli atti del suo assistito che gli verranno invece notificati ai sensi del IV comma art. 161 c.p.c.

E' importante, infine, rievocare un granitico orientamento della Corte Suprema di Cassazione, la quale ha statuito che è nulla la clausola temporale dell'elezione di domicilio.

AVV. FRANCESCA SERVADEI

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