La comunicazione effettuata presso il difensore di fiducia anziché presso il domicilio dell'imputata non è di per sé inidonea ad assolvere le proprie funzioni
di Valeria Zeppilli - Con la sentenza numero 41815 depositata il 19 ottobre 2015 (qui sotto allegata) la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di irregolarità della notifica.

In particolare i giudici, in conformità al costante orientamento di legittimità, hanno ricordato che i difensori hanno il dovere generale di attivarsi per l'informazione ai propri assistiti, mentre colui che sia assoggettato ad un giudizio penale deve restare reperibile per il proprio difensore

Così, una notifica effettuata irregolarmente presso il difensore di fiducia anziché presso il diverso domicilio eletto dell'imputata non è astrattamente inidonea ad assolvere le proprie funzioni, ma, se fatta in costanza di rapporto fiduciario, spiega ugualmente i propri effetti. 

Infatti, in ragione del principio sopra esposto, l'imputato, per poter legittimamente contestare la mancata conoscenza di un atto, la deve anche avvalorare con elementi che rendano credibile la sua contestazione.

In sostanza, non è possibile limitarsi ad affermare che il difensore non avrebbe comunicato

l'avviso al proprio assistito, ma è necessario prospettare, quanto meno, la sussistenza di "cause alternative che neutralizzino le aspettative connesse alla fisiologia del rapporto fiduciario".

Oltretutto, il difensore non ha alcun obbligo generale di informare il cliente circa la notifica di un atto del processo, se il domicilio eletto dal proprio assistito corrisponda a un luogo diverso dal suo studio.

Per la Corte va quindi rigettato il ricorso con il quale una donna lamentava la nullità delle notifiche inerenti gli atti del procedimento a suo carico, in quanto effettuate presso il suo difensore anziché presso il diverso luogo indicato quale destinazione delle comunicazioni e in assenza di riscontri concreti circa il fatto che essa ne avesse avuto effettiva conoscenza.

Corte di cassazione testo sentenza numero 41815/2015
Valeria Zeppilli

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