WhatsApp e mail come prove nel processo
Redazione |

WhatsApp e mail come prove nel processo

I messaggi WhatsApp, le e-mail e le pagine web possono avere valore probatorio come documenti informatici. Cosa stabilisce la sentenza della Corte d'Appello di Firenze

I messaggi inviati tramite WhatsApp e le e-mail, anche se privi della firma del mittente, possono essere qualificati come documenti informatici e assumere efficacia probatoria nel processo. Lo ha ribadito la Corte d'Appello di Firenze, sezione VI, con la sentenza n. 2372 del 25 giugno 2026.

Il principio affermato dalla Corte

Secondo la decisione, i messaggi WhatsApp e quelli di posta elettronica rappresentano dati o fatti giuridicamente rilevanti e rientrano tra le riproduzioni informatiche previste dall'articolo 2712 del Codice civile.

Di conseguenza, tali documenti possono costituire piena prova dei fatti che rappresentano, salvo che la parte contro la quale vengono prodotti ne contesti in modo chiaro, specifico e motivato la corrispondenza alla realtà. Rimane invece esclusa l'efficacia propria della scrittura privata disciplinata dall'articolo 2702 del Codice civile.

La differenza tra e-mail ordinaria e PEC

Diversa è la disciplina della posta elettronica certificata (PEC). Il Codice dell'amministrazione digitale riconosce infatti alla PEC valore legale, poiché il sistema certifica sia l'invio sia la consegna del messaggio mediante ricevute opponibili ai terzi.

In caso di controversia, tali ricevute dimostrano l'avvenuta spedizione e la consegna del messaggio, attestandone anche data, ora e integrità durante la trasmissione.

Anche le pagine web possono avere valore probatorio

La sentenza richiama inoltre la nozione di documento informatico contenuta nel Codice dell'amministrazione digitale, nella quale possono rientrare anche le pagine web. Come accade per e-mail, SMS e messaggi istantanei, anche una pagina internet può quindi essere utilizzata come prova ai sensi dell'articolo 2712 del Codice civile.

La stampa di una pagina web può inoltre essere considerata una copia analogica di un documento informatico, secondo la disciplina prevista dal Codice dell'amministrazione digitale.

Come può essere contestato il documento informatico

Il semplice disconoscimento del contenuto non è sufficiente. La contestazione deve essere esplicita, precisa e supportata da elementi concreti che dimostrino la difformità tra il documento prodotto e la realtà dei fatti.

A differenza del disconoscimento della scrittura privata previsto dal Codice di procedura civile, la contestazione di una riproduzione informatica non impedisce al giudice di verificarne comunque l'attendibilità attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.



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