Per la Cassazione l'email rientra nelle riproduzioni informatiche e forma piena prova se non viene disconosciuta la conformità ai fatti o alle cose ivi rappresentate

di Lucia Izzo - Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera p), del codice dell'amministrazione digitale, l'e-mail costituisce un "documento informatico", ovvero un "documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti". 


Pertanto, anche se priva di firma, l'e-mail rientra tra le riproduzioni informatiche, ovvero fra le rappresentazioni meccaniche indicate, con elencazione non tassativa, dall'articolo 2712 c.c., e dunque forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale viene prodotta non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime.


Lo ha rammentato la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 11606/2018 (qui sotto allegata) pronunciandosi in una vicenda originata da un decreto ingiuntivo, intimato per il pagamento di strumentazioni ordinate da un'azienda, revocato in corso di causa per avvenuto pagamento di parte della somma in oggetto. 


La debitrice veniva quindi condannata al pagamento dell'importo residuo, soccombenza confermata in sede d'appello. In particolare, la Corte territoriale aveva ritenuto che il contratto di fornitura intercorso fra le parti, e il conseguente credito azionato in sede monitoria, fosse stato provato dallo scambio di mail intervenuto tra i rappresentanti delle due società, mail non contestate "quanto alla loro provenienza e testuale contenuto".


Ad avviso del giudice a quo, la documentazione acquisita avrebbe reso superflue le ulteriori deduzioni istruttorie per prova testimoniale della debitrice opponente a decreto ingiuntivo. Assunto da quest'ultima contestato in Cassazione.

E-mail: piena prova dei fatti rappresentati se non disconosciuta

Tuttavia, gli Ermellini rammentano come l'e-mail rappresenti un documento informatico ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale e, nonostante sia priva di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche elencate, non tassativamente dall'art. 2712 c.c.


Questa, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale viene prodotta non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (cfr. Cass. n. 24814/2005) come avvenuto nel caso di specie in cui la debitrice si era impegnata a rientrare dalla propria esposizione debitoria, che veniva ivi espressamente quantificata.


Pertanto, secondo la Cassazione, correttamente ha operato la Corte territoriale nella ripartizione dell'onere della prova, ritenendo dimostrata l'esistenza del rapporto contrattuale, nonché verificato l'importo del credito azionato col decreto ingiuntivo.

Cass., VI civ., ord. 11606/2018

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