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Cittadinanza italiana per matrimonio

Il matrimonio con un italiano è una delle cause che permettono al cittadino straniero o apolide di acquisire le cittadinanza italiana


Cittadinanza italiana per matrimonio: i requisiti

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Per poter acquisire la cittadinanza italiana, lo straniero o l'apolide deve essere coniugato con un cittadino italiano e risiedere legalmente in Italia da almeno due anni successivi al matrimonio.

Se la residenza è all'estero, servono almeno tre anni dalla data del matrimonio.

I termini sono ridotti alla metà se i coniugi hanno figli, anche adottivi.

In ogni caso, al momento dell'adozione del decreto necessario all'acquisto della cittadinanza che promana dal Ministro dell'Interno, non deve essere intervenuta separazione legale né deve essersi verificato lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La domanda di cittadinanza italiana

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Al ricorrere dei predetti requisiti, chi vuole ottenere la cittadinanza italiana deve presentare domanda telematica nel portale del Ministero dell'interno, al seguente link, dopo essersi muniti di Spid.

Alla domanda, vanno allegati diversi documenti (se del caso tradotti e legalizzati) tra i quali:

Accoglimento o rigetto della domanda

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Una volta che lo straniero ha presentato la domanda di cittadinanza italiana con tutta la documentazione richiesta, si apre un procedimento che, in forza di quanto previsto dal decreto sicurezza 2020 (d.l. n. 130/2020, come convertito dalla l. n. 173/2020) deve concludersi nel termine di 24 mesi, prorogabili fino al massimo di trentasei mesi, dalla data di presentazione della domanda (leggi Nuovo decreto sicurezza: tutte le misure).

Una volta notificato il provvedimento, l'interessato ha 6 mesi per prestare giuramento presso il Comune di residenza; l'acquisto della cittadinanza (che non comporta la rinuncia alla cittadinanza di origine) avverrà il giorno successivo.

Sono motivi ostativi all'accoglimento della domanda di cittadinanza italiana:

La cittadinanza per matrimonio è un diritto soggettivo

Sulla natura del diritto dello straniero che chiede la cittadinanza per matrimonio, la Cassazione nella sentenza n. 29297/2021 ha chiarito che: "lo straniero richiedente la cittadinanza per matrimonio con cittadino italiano ai sensi dell'art. 5 della legge n. 91 del 1992 è titolare di una posizione di diritto soggettivo, non ravvisandosi poteri discrezionali in capo all'amministrazione deputata ad istruire e provvedere sulla richiesta di cittadinanza. L'unica causa preclusiva demandata alla valutazione discrezionale della competete amministrazione è quella dei comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica (...) Infatti, nell'acquisto della cittadinanza per matrimonio, si configura, in capo al richiedente, un vero e proprio diritto soggettivo a diventare cittadino italiano: fatta salva l'eventuale sussistenza di motivi inerenti la sicurezza della Repubblica, l'acquisto o il diniego sono atti del tutto vincolati, restando esclusa ogni forma di apprezzamento discrezionale. "
Leggi anche: La cittadinanza italiana

Data: 13/10/2022 15:00:00
Autore: Valeria Zeppilli