Assegno divorzile: la nuova famiglia non basta per la revisione
Redazione |

Assegno divorzile: la nuova famiglia non basta per la revisione

La Cassazione chiarisce che la nascita di una nuova famiglia non comporta automaticamente la riduzione dell’assegno divorzile. Necessaria la prova dell’effettivo peggioramento economico

La costituzione di un nuovo nucleo familiare o la nascita di altri figli non sono elementi sufficienti, da soli, per ottenere la modifica dell’assegno divorzile. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13683 dell’11 maggio 2026, che ribadisce come sia necessario dimostrare l’effettiva incidenza delle sopravvenienze sulle condizioni economiche dell’ex coniuge obbligato.

Il caso esaminato

La vicenda riguarda un ex marito che aveva chiesto la revoca dell’assegno riconosciuto alla precedente moglie, sostenendo che la formazione di una nuova famiglia, la nascita di un figlio e i conseguenti obblighi di mantenimento avessero modificato il proprio equilibrio economico.

Sia il Tribunale sia la Corte d’appello di Messina hanno respinto la domanda, ritenendo non provata una significativa riduzione della capacità reddituale rispetto alla situazione esistente al momento del divorzio.

La posizione della Cassazione

Confermando le decisioni dei giudici di merito, la Suprema Corte ha ricordato che la revisione prevista dall’articolo 9 della legge n. 898 del 1970 può essere disposta soltanto in presenza di fatti sopravvenuti idonei a modificare concretamente l’equilibrio economico stabilito dalla sentenza di divorzio.

La procedura di revisione non rappresenta un nuovo giudizio sul diritto all’assegno, ma richiede una verifica specifica delle circostanze sopraggiunte e della loro reale portata.

Nessun automatismo

Secondo i giudici di legittimità, la scelta di formare una nuova famiglia può essere presa in considerazione, ma non determina automaticamente la riduzione o l'eliminazione dell'assegno.

Ciò che assume rilievo è la prova di un effettivo e stabile peggioramento delle condizioni economiche dell’obbligato, da valutare attraverso un confronto tra la situazione esistente al momento del divorzio e quella successiva.

L’onere della prova

Chi richiede la modifica dell’assegno deve dimostrare non soltanto l’esistenza dei nuovi obblighi familiari, ma anche il loro concreto impatto sul patrimonio e sui redditi disponibili.

Nel caso esaminato, la documentazione prodotta non è stata ritenuta sufficiente a giustificare una revisione dell’assegno, motivo per cui il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Il principio confermato dalla Cassazione

L’ordinanza n. 13683/2026 conferma l’orientamento consolidato della giurisprudenza: la revisione dell’assegno divorzile è possibile solo in presenza di un mutamento significativo delle condizioni economiche e non può basarsi esclusivamente su cambiamenti della vita personale dell’ex coniuge tenuto al pagamento.

La presenza di una nuova famiglia o di ulteriori obblighi di mantenimento, pertanto, non comporta effetti automatici, ma richiede una puntuale dimostrazione delle conseguenze economiche concretamente subite.



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