A partire dal 15 gennaio 2026 è entrato in funzione l’Arbitro Assicurativo (AAS), il nuovo sistema di risoluzione alternativa delle controversie nel settore assicurativo, che si aggiunge agli strumenti già esistenti come la mediazione e la negoziazione assistita.
Possono rivolgersi all’AAS il contraente, l’assicurato, il beneficiario della polizza e, nei casi previsti dalla legge, anche il soggetto danneggiato che esercita l’azione diretta nei confronti della compagnia assicurativa, come avviene nelle controversie relative alla RC Auto. La procedura non richiede l'assistenza obbligatoria di un avvocato.
Quali controversie possono essere esaminate
L’Arbitro Assicurativo è competente sulle controversie riguardanti diritti, obblighi e prestazioni derivanti dai contratti assicurativi, nonché sulle violazioni delle regole di correttezza, trasparenza e informazione previste per la distribuzione dei prodotti assicurativi. In questi casi la decisione viene adottata sulla base della documentazione prodotta dalle parti e senza limiti di valore.
Rientrano inoltre nella competenza dell’AAS le richieste di pagamento di somme di denaro. Per tali controversie sono previsti limiti economici differenti a seconda che si tratti di polizze vita o danni. In determinate situazioni le parti possono essere ascoltate e il collegio può determinare l'importo dovuto facendo ricorso a criteri di equità.
Le controversie escluse
Restano fuori dalla competenza dell’Arbitro Assicurativo le questioni relative ai sinistri gestiti dai Fondi di garanzia per le vittime della strada e della caccia, quelle attribuite alla CONSAP e le controversie concernenti i cosiddetti grandi rischi.
Reclamo obbligatorio prima del ricorso
Prima di adire l’AAS è necessario presentare un reclamo all'impresa di assicurazione o all'intermediario interessato. La preventiva presentazione del reclamo costituisce un requisito indispensabile per l'ammissibilità del ricorso.
Se la risposta non arriva entro i termini previsti oppure risulta insoddisfacente, l'interessato può procedere con il ricorso all’Arbitro Assicurativo.
La domanda deve essere proposta entro dodici mesi dalla presentazione del reclamo. Per i reclami inoltrati prima dell'avvio operativo dell'AAS, il termine decorre dal 15 gennaio 2026.
Quando il ricorso può essere dichiarato inammissibile
Il ricorso può essere respinto, tra l'altro, in caso di:
- mancata presentazione del reclamo preliminare;
- decorso dei termini previsti;
- fatti conosciuti da oltre tre anni;
- presentazione con modalità diverse da quelle telematiche previste;
- carenza della documentazione richiesta;
- controversie estranee alla competenza dell’AAS;
- dati incompleti sulle parti o sull'oggetto della domanda;
- procedimenti già pendenti davanti ad altre autorità o organismi di risoluzione delle controversie.
Svolgimento della procedura
Dopo il deposito del ricorso, la compagnia assicurativa o l'intermediario possono presentare le proprie difese. Il ricorrente ha poi la possibilità di replicare e, successivamente, la controparte può depositare una controreplica.
Nelle memorie successive non è consentito introdurre nuove domande o nuove eccezioni non già prospettate nelle precedenti difese.
Esecuzione delle decisioni
Le imprese di assicurazione e gli intermediari sono tenuti a dare esecuzione alla decisione dell’Arbitro Assicurativo entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento motivato. Nei cinque giorni successivi devono inoltre trasmettere alla Segreteria tecnica la documentazione che attesta l’avvenuto adempimento.
In caso di mancata esecuzione, la circostanza viene resa pubblica sul sito dell’AAS.
Uno strumento da valutare nel tempo
L’efficacia concreta del nuovo Arbitro Assicurativo potrà essere verificata solo con il passare del tempo. Sarà infatti necessario valutare il grado di utilizzo dello strumento e la sua capacità di contribuire alla riduzione del contenzioso nel settore assicurativo.




