Il giudice per procedere alla revisione dell'assegno di divorzio deve valutare la sopravvenienza di giustificati motivi in base al diritto vivente e alla giurisprudenza sulle norme applicabili

Revisione assegno divorzile

Nell'ordinanza n. 1645/2023 (sotto allegata) la Cassazione enuncia un importante principio in materia di revisione dell'assegno di divorzio, accogliendo la richiesta di revoca o di riduzione dell'importo dell'assegno divorzile avanzata da un ex marito, alla luce delle diminuite spese gravanti sulla ex moglie dopo il suo allontanamento dalla casa familiare e il conseguente venir meno, a suo carico, delle spese di manutenzione che tale abitazione comportava. Cerchiamo di capire perché gli Ermellini sono giunti a questa conclusione.

In primo grado, nell'ambito di un procedimento di divorzio, il Tribunale respinge la richiesta di revoca o riduzione dell'assegno divorzile riconosciuto in favore della ex moglie.

Decisione che viene impugnata, ma respinta dalla Corte di Appello che, nel decidere, precisa che solo un sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi può condurre alla revisione dell'assegno di divorzio. Fatta questa precisazione la Corte rileva che, mentre la situazione della moglie non era variata, quella del marito era mutata in meglio.

La decisione viene quindi impugnata dal marito, che in uno dei motivi fa presente che sulla moglie gravano minori spese. La stessa non è più tenuta a sostenere le spese di gestione della casa familiare come il compenso per la domestica e per il giardiniere e che non è gravata neppure dagli obblighi di mantenimento dei figli. Ricorda altresì che le SU n. 18287/2018 hanno sganciato l'assegno di divorzio dal tenore di vita, attribuendo allo stesso una funzione assistenziale compensativa e perequativa.

Motivo quest'ultimo che viene accolto dalla Cassazione con carattere assorbente degli altri in quanto la revisione dell'assegno richiesta dal marito si basa su circostanze sopravvenute come l'allontanamento della moglie dalla casa familiare assegnata e le minori spese da cui la stessa risulta gravata.

Situazione che, porta la Cassazione ad enunciare il seguente principio: "In tema di revisione dell'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, una volta accertata, in fatto, la sopravvenienza di circostanze potenzialmente idonee, con riferimento alla fattispecie concreta, ad alterare l'assetto economico stabilito tra gli ex coniugi al momento della pronuncia sulle condizioni del divorzio, quale presupposto necessario per l'instaurazione del giudizio di revisione dell'assegno, il giudice deve procedere alla valutazione, in diritto, dei "giustificati motivi" che ne consentono la revisione sulla base del "diritto vivente", tenendo conto della interpretazione giurisprudenziale delle norme applicabili corrente al momento della decisione."

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