Usura bancaria: clausola nulla e interessi azzerati

Usura bancaria: clausola nulla e interessi azzerati

La Corte d'Appello di Bologna chiarisce che la sola previsione di interessi usurari rende nulla la clausola e comporta la perdita di tutti gli interessi, anche se mai applicati

Usura bancaria: clausola nulla e interessi azzerati

La semplice presenza in un contratto di una clausola che preveda interessi superiori alla soglia di legge è sufficiente per escludere qualsiasi diritto della banca agli interessi. Lo ha ribadito la Corte d'Appello di Bologna con la sentenza n. 1527 del 1° giugno 2026.

Basta la previsione di interessi usurari

Secondo i giudici, gli articoli 644 del codice penale e 1815, secondo comma, del codice civile sanzionano già la pattuizione di interessi usurari. Non è quindi necessario che il tasso eccedente sia stato effettivamente applicato durante il rapporto.

In presenza di usura originaria, il finanziatore perde il diritto a percepire qualsiasi interesse, anche se nel corso del tempo sono stati richiesti importi rimasti entro i limiti previsti dalla legge.

Interessi corrispettivi e moratori non si sommano

La Corte ricorda inoltre che interessi corrispettivi e interessi di mora hanno funzioni diverse e non possono essere cumulati tra loro.

Tuttavia, se il contratto stabilisce che il tasso di mora sia determinato aggiungendo una maggiorazione al tasso ordinario, la verifica dell'eventuale superamento della soglia antiusura deve essere effettuata considerando il valore complessivo risultante.

Nel mutuo rilevano anche i costi assicurativi

Per accertare l'eventuale usura devono essere considerate anche le spese assicurative sostenute dal cliente quando risultano collegate alla concessione del finanziamento, come previsto dall'articolo 644, quarto comma, del codice penale.

Il collegamento con il credito può essere provato con qualsiasi mezzo ed è normalmente presunto quando polizza e mutuo vengono stipulati contestualmente.

I decreti sul TEGM non prevalgono sulla legge

La mancata inclusione di alcune voci nei decreti ministeriali che rilevano il TEGM non ne esclude la rilevanza ai fini del calcolo della soglia usuraria.

Qualora tali provvedimenti amministrativi risultino in contrasto con quanto previsto dall'articolo 644 c.p., il giudice ordinario è tenuto a disapplicarli e a fare riferimento direttamente ai criteri stabiliti dalla legge.

Possibile anche il tentativo di usura

Sul piano penale, il reato di usura può configurarsi anche in forma progressiva. Prima dell'effettiva riscossione degli interessi usurari può infatti essere ravvisato il tentativo, quando siano stati compiuti atti diretti in modo inequivoco a ottenere somme vietate.



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