Principio di diritto
La Cassazione (ordinanza n. 2539/2024 sez. III) afferma che la mancata o inadeguata informazione sanitaria integra una lesione autonoma del diritto all’autodeterminazione del paziente, tutelato dagli artt. 2, 13 e 32 Cost., che dà luogo a danno risarcibile anche in assenza di un ulteriore danno biologico, potendo essere liquidato in via equitativa dal giudice. Il consenso informato non si esaurisce in un adempimento formale, ma costituisce l’espressione di un vero e proprio diritto fondamentale a decidere consapevolmente se sottoporsi o meno al trattamento sanitario; la violazione di tale diritto determina un danno non patrimoniale che può cumularsi con gli altri danni derivanti dall’eventuale esito sfavorevole del trattamento.
Svolgimento del processo
La vicenda riguarda una paziente anziana sottoposta a un trattamento terapeutico sperimentale e invasivo, in presenza di una patologia grave e di condizioni di salute già compromesse. Gli eredi della paziente, deceduta circa quaranta giorni dopo l’intervento, agivano in giudizio deducendo, da un lato, la responsabilità della struttura sanitaria per il danno non patrimoniale “terminale” sofferto dalla de cuius nel periodo compreso tra l’intervento e la morte, e, dall’altro lato, la lesione del suo diritto all’autodeterminazione per difetto di consenso informato. In primo grado il tribunale riconosceva entrambi i profili di danno, liquidando agli eredi una somma complessiva che includeva una voce specifica per la lesione del diritto all’autodeterminazione, considerata di “eccezionale entità” in ragione della invasività del trattamento e delle sofferenze inevitabili post‑operatorie, non precedute da adeguata informazione. Gli eredi proponevano appello lamentando la sottostima del danno da mancato consenso informato, chiedendone la quantificazione secondo criteri analoghi a quelli del danno da perdita di chance di sopravvivenza su base statistica. La Corte d’appello rigettava il gravame, confermando la liquidazione equitativa. In cassazione, gli eredi reiteravano le doglianze sul quantum, insistendo sul nesso tra difetto di informazione e perdita di chances di sopravvivenza.
Considerazioni di diritto
La Cassazione, nel confermare la decisione di merito, sottolinea anzitutto la autonomia del danno da lesione del diritto all’autodeterminazione rispetto al danno biologico e al danno da morte. Il mancato o insufficiente consenso informato costituisce, di per sé, un illecito lesivo di un diritto fondamentale della persona, che sussiste a prescindere dall’esito dell’intervento: ciò che rileva è che il paziente sia stato sottoposto a un trattamento non adeguatamente spiegato, e quindi non consapevolmente accettato. Ne discende che il danno da mancata informazione non deve essere parametricamente agganciato alla perdita di chance di sopravvivenza o alla variazione delle prospettive di successo della terapia, bensì va apprezzato nella dimensione della sofferenza psichica e della violazione della libertà di autodeterminarsi, suscettibile di monetizzazione equitativa alla luce delle circostanze del caso (invasività del trattamento, durata e intensità delle sofferenze, alternative terapeutiche, particolari condizioni personali). La Corte evidenzia, inoltre, che nel caso concreto l’accertamento sulla responsabilità contrattuale della struttura e sul danno non patrimoniale terminale era ormai coperto da giudicato; residuava solo il tema del quantum del danno da lesione dell’autodeterminazione, correttamente affrontato in chiave equitativa dalla Corte d’appello. La pretesa degli eredi di agganciare la quantificazione del danno da mancato consenso informato alle percentuali statistiche di sopravvivenza viene ritenuta non conforme alla natura del diritto in gioco, perché rischia di trasformare un pregiudizio esistenziale e relazionale in un mero riflesso della prognosi clinica.
Conclusioni
La pronuncia consolida il quadro giurisprudenziale secondo cui il consenso informato ha una valenza che trascende l’esito clinico del trattamento: esso è l’istituto tecnico attraverso cui si realizza il diritto all’autodeterminazione sanitaria, la cui violazione è fonte di un danno non patrimoniale autonomo e risarcibile, anche quando l’intervento abbia avuto esito tecnicamente corretto o comunque non si dimostri un peggioramento della salute riconducibile al difetto di informazione. In termini pratici, ciò implica che le strutture sanitarie devono curare non solo la documentazione formale del consenso, ma soprattutto la sostanza del processo informativo, calibrato sulle condizioni del paziente e sulla complessità del trattamento. Per il contenzioso, la sentenza conferma che il danno da mancato consenso informato richiede un’articolazione specifica delle allegazioni e una autonoma domanda risarcitoria, distinta da quella relativa al danno biologico, con un accertamento giudiziale che si concentri sulla qualità e completezza dell’informazione fornita, più che sulle sole percentuali di successo o di sopravvivenza legate alla terapia.
Avv. Rosanna Pedullà
Studio legale Cataldi Network, Sede di Milano, Viale Premuda 16 20129 Milano
Per info e contatti network@studiocataldi.it
sito web: network.studiocataldi.it





