Le nuove tabelle di Milano dettano dei criteri anche per il risarcimento del danno da mancato o carente consenso informato del paziente

La ricerca sul danno da omesso consenso

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Anche la liquidazione del danno da mancato o carente consenso informato in ambito sanitario può finalmente basarsi su criteri uniformi sull'intero territorio nazionale, almeno se il giudice deciderà di applicare le nuove tabelle di Milano 2021: l'osservatorio sulla giustizia civile di Milano, infatti, negli ultimi tre anni ha condotto una ricerca volta ad agevolare l'uniformità e la prevedibilità delle decisioni sul punto e, in tal modo, anche la soluzione conciliativa delle controversie.

In sostanza, un gruppo di quaranta persone - tra avvocati, magistrati, giudici onorari, mediatori, praticanti avvocati e ricercatori universitari - ha raccolto un numero sufficientemente congruo di sentenze pronunciate in materia di mancato/carente consenso informato in ambito medico e ha analizzato il campione per individuare elementi di omogeneità/disomogeneità nelle motivazioni della quantificazione del danno. In tal modo, sono state elaborate una scala di gravità della lesione del diritto all'autodeterminazione e delle corrispondenti fasce di parametri monetari liquidatori.

Il frutto della ricerca è stato trasposto nelle nuove tabelle.

Il danno all'autodeterminazione di lieve entità

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Per il danno all'autodeterminazione di lieve entità è previsto un risarcimento che va da 1.000 a 4.000 euro.

Rientrano in tale categoria le seguenti fattispecie:

  • entità irrilevante / molto modesta dei postumi / sofferenze fisiche conseguenti al trattamento non preceduto da consenso, non necessità di trattamenti terapeutici riparatori;
  • tenuità della sofferenza interiore conseguente agli esiti del trattamento sanitario non preceduto da idoneo consenso e alla lesione del diritto all'autodeterminazione;
  • paziente (non informato) non vulnerabile (per età, stato di salute, condizioni personali);
  • intervento (non preceduto da idoneo consenso) poco invasivo / molto urgente / senza alternative terapeutiche;
  • modesta violazione dell'obbligo informativo (ad es.: informazione fornita, ma con alcune modeste carenze).

Il danno all'autodeterminazione di media entità

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Per il danno all'autodeterminazione di media entità è previsto un risarcimento che va da 4.001 a 9.000 euro.

Rientrano in tale categoria le seguenti fattispecie:

  • media entità dei postumi / sofferenze fisiche conseguenti al trattamento non preceduto da consenso informato, con necessità di un trattamento riparatorio non invasivo;
  • sofferenza interiore conseguente al trattamento non preceduto da consenso ed alla lesione della libertà di autodeterminazione di media entità;
  • paziente non informato non particolarmente vulnerabile (per età, condizioni di salute e personali);
  • intervento non preceduto da consenso di media invasività, abbastanza urgente, con poche alternative terapeutiche;
  • violazione degli obblighi informativi di media entità (ad es.: informazione fornita, ma con importanti carenze).

Il danno all'autodeterminazione di grave entità

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Per il danno all'autodeterminazione di grave entità è previsto un risarcimento che va da 9.001 a 20.000 euro.

Rientrano in tale categoria le seguenti fattispecie:

  • grave entità dei postumi / sofferenze fisiche conseguenti al trattamento senza consenso, con necessità di uno o più trattamenti riparatori, anche invasivi;
  • grave sofferenza interiore conseguente al trattamento senza consenso e per la lesione del diritto all'autodeterminazione (ad es. per frustrazione di aspettative procreative, ecc.);
  • paziente non informato vulnerabile (per età, storia clinica, condizioni personali);
  • intervento non preceduto da consenso di tipo invasivo / non urgente / con diverse alternative terapeutiche;
  • grave violazione dell'obbligo informativo (ad es.: informazione completamente assente).

Il danno all'autodeterminazione di eccezionale entità

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Per il danno all'autodeterminazione di eccezionale entità è previsto un risarcimento superiore a 20.000 euro.

Rientrano in tale categoria le seguenti fattispecie:

  • notevole entità o irreversibilità delle sofferenze fisiche e/o postumi conseguenti al trattamento non preceduto da consenso (ad es. decesso del paziente);
  • gravissima sofferenza interiore conseguente al trattamento non preceduto da consenso ed alla lesione del diritto all'autodeterminazione (ad es.: trasfusioni di sangue in paziente Testimone di Geova);
  • paziente (non informato) molto vulnerabile (per età, storia clinica, condizioni personali, stato di minorazione psichica);
  • intervento (non preceduto da consenso) molto invasivo / per nulla urgente / con molte alternative terapeutiche;
  • gravissima violazione dell'obbligo informativo (ad es.: nessuna informazione fornita per plurimi trattamenti sanitari eseguiti).

I trattamenti sanitari di tipo estetico

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In caso di mancato o carente consenso informato per trattamenti sanitari di tipo estetico, lo studio ha riscontrato che allo stesso la giurisprudenza riserva un trattamento peculiare, in quanto spesso si pone in risalto la non necessità degli stessi per la salute del paziente e la conseguente importanza di un consenso correttamente formato.

Nel dettaglio, sono state analizzate 9 sentenze che si sono occupate di tale tipologia di trattamento, tra le quali 4 si sono collocate nella prima fascia, 3 nella seconda e 2 nella terza, per un totale di 54mila euro, con una media aritmetica di 6mila euro.

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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