Trust disciplinato dalla legge di Jersey e tutela dei creditori
Avv. Matteo Santini |

Trust disciplinato dalla legge di Jersey e tutela dei creditori

Trust disciplinato dalla legge di Jersey e tutela dei creditori: per la Cassazione, la giurisdizione appartiene al giudice italiano

L’ordinanza n. 26471 del 1° ottobre 2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione affronta un tema di particolare rilievo sistematico nell’ambito del diritto dei trust, definendo i limiti di efficacia della clausola di proroga della giurisdizione contenuta nell’atto istitutivo e ribadendo la prevalenza delle norme interne poste a tutela dei creditori rispetto alla legge straniera prescelta quale legge regolatrice del trust.

Com’è noto, il trust costituisce un istituto di matrice anglosassone recepito nell’ordinamento italiano attraverso la ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva con la legge 16 ottobre 1989, n. 364. Esso realizza un fenomeno di segregazione patrimoniale mediante il quale il disponente (settlor) trasferisce la titolarità di determinati beni al trustee, il quale è tenuto ad amministrarli e gestirli conformemente alle disposizioni contenute nell’atto istitutivo (deed of trust), nell’interesse dei beneficiari ovvero per il perseguimento di uno specifico scopo.

L’autonomia riconosciuta al disponente nella scelta della legge regolatrice del trust trova il proprio fondamento nell’art. 6 della Convenzione dell’Aja. Tale autonomia, tuttavia, non assume carattere assoluto. L’art. 15 della medesima Convenzione stabilisce infatti che la legge designata non può pregiudicare l’applicazione delle norme imperative individuate dalle regole di conflitto del foro, con particolare riferimento alle disposizioni poste a tutela dei creditori, delle procedure concorsuali e dei terzi di buona fede.

È proprio alla luce di tale coordinamento normativo che le Sezioni Unite hanno affermato un principio destinato ad assumere rilevante incidenza pratica. La clausola di proroga della giurisdizione contenuta nell’atto istitutivo del trust produce effetti esclusivamente nei confronti dei soggetti che partecipano al rapporto fiduciario — disponente, trustee e beneficiari — in quanto soltanto essi risultano destinatari del regolamento negoziale e della relativa autonomia privata. Diversamente, la medesima clausola non è opponibile ai soggetti terzi, ed in particolare ai creditori del disponente che agiscano per contestare l’efficacia o la validità dell’operazione segregativa.

La Corte osserva come il creditore che promuove un’azione revocatoria ordinaria ai sensi dell’art. 2901 c.c., ovvero domandi l’accertamento della simulazione assoluta o della nullità dell’atto istitutivo ai sensi degli artt. 1418 e 1343 c.c., non faccia valere diritti nascenti dal rapporto di trust, bensì una posizione giuridica autonoma, direttamente riconducibile alla tutela della garanzia patrimoniale generica prevista dall’art. 2740 c.c. Ne consegue che tale soggetto non può essere vincolato da una clausola attributiva della giurisdizione alla quale è rimasto completamente estraneo.

Nel delineare tale conclusione, le Sezioni Unite valorizzano il ruolo dell’art. 15 della Convenzione dell’Aja quale disposizione di raccordo tra la disciplina internazionale del trust e i principi inderogabili dell’ordinamento interno. La scelta della legge straniera quale legge regolatrice del trust disciplina, infatti, l’organizzazione e il funzionamento del rapporto fiduciario, ma non può incidere sulle norme imperative che presidiano la tutela dei creditori e l’effettività della responsabilità patrimoniale del debitore.

La pronuncia riafferma, pertanto, un principio di fondamentale importanza: l’opponibilità del trust ai terzi non è rimessa alla legge straniera individuata dal disponente, bensì alle disposizioni dell’ordinamento italiano che disciplinano la tutela della garanzia patrimoniale e dei diritti dei creditori.

L’approdo interpretativo delle Sezioni Unite consolida un orientamento pienamente coerente con la funzione dell’art. 15 della Convenzione dell’Aja e ribadisce come l’autonomia negoziale, pur rappresentando uno dei tratti qualificanti dell’istituto del trust, non possa tradursi in uno strumento idoneo a sottrarre il disponente alle ordinarie forme di tutela approntate dall’ordinamento a favore dei terzi. Ne consegue che le azioni revocatorie e gli ulteriori rimedi diretti a contestare l’efficacia o la validità dell’atto istitutivo restano devoluti alla cognizione del giudice italiano, anche quando il trust sia disciplinato dalla legge di Jersey o da altra legge straniera.



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