Azioni a tutela della servitù
Per tutelare le sue ragioni, il titolare del diritto di servitù ha a disposizione una serie di mezzi processuali, a seconda delle situazioni e delle sue esigenze. L’azione che l’ordinamento ha previsto specificamente per l’istituto de quo è la c.d. “vindicatio servitutis”, anche detta “azione confessoria”. In base all’art. 1079 c.c., il proprietario del fondo dominante è legittimato a utilizzare tale strumento ogni qual volta abbia interesse ad accertare l'esistenza del proprio diritto. Nel caso in cui abbia subito o stia subendo impedimenti o turbative di qualunque tipo, potrà chiedere contestualmente anche la cessazione di questi ostacoli al legittimo godimento del suo diritto, nonché, se del caso, la riduzione in pristino e il risarcimento dei danni. Per quanto riguarda la legittimazione passiva dell’azione in esame, mentre la dottrina ritiene che possa essere esperita contro chiunque ponga in essere turbative al diritto di servitù, la giurisprudenza adotta un atteggiamento più rigoroso, ritenendo che la vindicatio servitutis possa essere promossa esclusivamente nei confronti del proprietario del fondo servente. Al ricorrere dei rispettivi presupposti, inoltre, il titolare del diritto di servitù è legittimato a ricorrere anche agli strumenti processuali individuati a tutela del possesso e all’azione risarcitoria di cui all’art. 2043 c.c..
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