Con l'ordinanza n. 14358 del 31 maggio 2025 (sotto allegata), la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato un principio rilevante in tema di assegno di mantenimento: l'instaurazione di una convivenza stabile da parte dell'ex coniuge beneficiario non comporta, di per sé, la cessazione automatica del diritto all'assegno, ma impone al giudice una valutazione complessiva del caso concreto.
La decisione segna un punto di equilibrio tra il principio dell'autosufficienza economica e il riconoscimento del contributo offerto alla vita familiare durante il matrimonio, che può continuare a giustificare l'erogazione dell'assegno anche dopo l'instaurazione di una nuova unione di fatto.
Il caso: l'ex marito chiede la revoca dell'assegno
La vicenda trae origine dalla richiesta di un ex marito, il quale domandava la revoca dell'assegno riconosciuto all'ex moglie, sul presupposto che quest'ultima avesse intrapreso una stabile convivenza con un nuovo partner. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo che tale nuova situazione relazionale fosse sufficiente a far venir meno il diritto al mantenimento.
L'ex coniuge ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la sola convivenza non poteva considerarsi elemento decisivo per escludere il diritto all'assegno.
La convivenza non esclude automaticamente l'assegno
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ribadendo un orientamento ormai consolidato: la formazione di un nuovo legame affettivo e stabile non comporta, in modo automatico, la revoca dell'assegno divorzile.
È necessaria, secondo i giudici, una valutazione articolata, che tenga conto di vari elementi, tra cui:
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la durata del matrimonio precedente;
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il contributo offerto dal coniuge economicamente più debole alla vita familiare;
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l'eventuale sacrificio delle proprie aspettative professionali;
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la reale situazione economica derivante dalla nuova convivenza.
Solo una valutazione complessiva consente di stabilire se permangono i presupposti per l'erogazione dell'assegno, nella sua funzione compensativa e perequativa.
Funzione dell'assegno: compensazione e riequilibrio
La Corte ha richiamato la funzione propria dell'assegno, come definita dalle Sezioni Unite (sent. n. 18287/2018), che non è meramente assistenziale, ma compensativa dei sacrifici e delle scelte fatte in costanza di matrimonio. L'assegno serve dunque a riequilibrare situazioni in cui un coniuge abbia rinunciato alla propria autonomia economica per dedicarsi alla famiglia.
In tale prospettiva, la nuova convivenza non è sufficiente a far venir meno l'effetto perequativo, a meno che non emerga una nuova autosufficienza economica effettiva, con un livello di vita paragonabile a quello precedente o comunque adeguato.
Scarica pdf Cass. n. 14358/2025• Foto: 123rf.com