Con l'ordinanza n. 9549/2025, la Corte di Cassazione ha confermato che l'omologazione del piano del consumatore non è subordinata al voto dei creditori, neppure di quelli privilegiati. Il giudice può approvare il piano anche in presenza di una falcidia dei crediti, senza che i creditori possano esprimere dissenso formale.
Si tratta di un principio cardine della disciplina sul sovraindebitamento contenuta nella legge 3/2012, che distingue nettamente la procedura del piano del consumatore da quella del concordato preventivo, dove invece è richiesto un voto di approvazione da parte della maggioranza dei creditori.
Il caso: la banca esclusa dal processo decisionale
Nel caso analizzato dalla Cassazione, un istituto bancario ha proposto reclamo contro l'omologa di un piano del consumatore che prevedeva il pagamento del 75% di un credito ipotecario in 129 rate mensili, con inizio a undici mesi dalla pronuncia. La banca ha lamentato l'assenza di un proprio coinvolgimento nella procedura e l'impossibilità di esprimere il proprio dissenso.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, evidenziando come la normativa vigente non richieda alcuna approvazione da parte del ceto creditorio, ma solo una verifica giudiziale dei requisiti di ammissibilità, fattibilità e convenienza del piano.
L'omologa non è una votazione ma una valutazione
Secondo l'art. 12-bis della legge 3/2012, il piano del consumatore può essere omologato dal giudice in assenza di votazioni. I creditori possono eventualmente contestarne la convenienza, ma non partecipano in forma deliberativa al procedimento.
L'omologa è quindi un atto del giudice, fondato sull'analisi della meritevolezza del debitore e sulla verifica che l'esecuzione del piano sia almeno pari, o più vantaggiosa, rispetto all'alternativa liquidatoria.
Crediti privilegiati degradati a chirografari
La Corte ha ribadito che, nel piano del consumatore, anche i crediti privilegiati possono essere oggetto di falcidia. Quando il valore del bene gravato da garanzia non consente il pagamento integrale del credito, la parte non coperta perde il privilegio e viene trattata come credito chirografario.
Tale principio si fonda sull'art. 2741 c.c., secondo cui tutti i creditori devono essere trattati in base all'ordine delle cause legittime di prelazione. Anche se non previsto espressamente nella legge 3/2012, questo criterio è applicabile al piano del consumatore in quanto conforme alla disciplina generale sulla parità tra creditori.
Moratoria e dilazione
Un altro aspetto importante sottolineato dalla sentenza riguarda il termine di moratoria per l'inizio dei pagamenti. Il giudice può concedere fino a dodici mesi prima dell'avvio delle rateazioni, a condizione che sia verificata la concreta fattibilità del piano. Anche tale possibilità è espressione della funzione sociale dell'istituto, finalizzato al risanamento del debitore meritevole.
L'autonomia del giudice
La pronuncia della Cassazione ribadisce un orientamento chiaro: nel piano del consumatore non si applicano analogicamente le regole del concordato preventivo. Nessun diritto di voto per i creditori, ma solo facoltà di proporre osservazioni o reclami sulla convenienza del piano.
La decisione di approvare o meno la proposta è riservata esclusivamente al giudice, che opera secondo criteri di legalità, fattibilità e rispetto della par condicio creditorum, tutelando al contempo il debitore onesto e incolpevole.
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