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Azioni possessorie

Le azioni possessorie, cioè le azioni di reintegrazione e manutenzione nel possesso, sono poste dal legislatore a tutela del possesso a prescindere dalla sua legittimità

Azioni possessorie: quali sono

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Le azioni a protezione dello ius possessionis, definite "strettamente possessorie", si basano sul fatto stesso del possesso, anche se illegittimo, abusivo o di mala fede purchè abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale sulla cosa e il potere di fatto non sia esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto (Cass. n. 10470/1991; n. 6093/1997), ponendosi come rimedi notevolmente più snelli, in contrapposizione ad altri tipi di azione, come quelle petitorie, esperibili a tutela dei diritti reali, le quali presuppongono invece la prova della titolarità del diritto.

I rimedi strettamente possessori delineati dal legislatore (azioni possessorie), in base al tipo di lesione lamentata sono: 

  • l'azione di reintegrazione di cui all'art. 1168 c.c., esperibile in presenza di uno spoglio violento e clandestino
  • l'azione di manutenzione di cui all'art. 1170 c.c., nella duplice tipologia finalizzata ad eliminare la presenza di molestie e turbative (art. 1170, 1° comma, c.c.) e a recuperare il possesso in caso di spoglio non violento o clandestino (c.d. "spoglio semplice") (art. 1170, commi 2 e 3, c.c.).

Azione di reintegrazione

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Ai sensi dell'art. 1168, c. 1°, c.c., "chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso, può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo".

L'azione di reintegrazione o di spoglio è pertanto esperibile soltanto nel caso in cui si sia stati privati del possesso. L'azione ha infatti "funzione recuperatoria" essendo diretta al ripristino della preesistente situazione di fatto, con la conseguenza che non può essere proposta e dà luogo a risarcimento del danno nell'ipotesi di distruzione totale della cosa (Cass. n. 3731/1985). 

Lo spoglio

Ai fini della configurabilità dell'azione, lo spoglio deve essere attuato con violenza o clandestinità.

Quanto al requisito della violenza, la giurisprudenza consolidata sostiene che non occorra che lo spoglio sia avvenuto con la violenza fisica, le armi o le minacce, ma è sufficiente che sia avvenuto contro (o senza) la volontà effettiva, anche solo presunta, del possessore (Cass. n. 1131/1993).  

Quanto, invece, al requisito della clandestinità, si considera clandestino lo spoglio commesso all'insaputa del possessore o del detentore, che ne venga a conoscenza in un momento successivo (Cass. n. 1036/1995), purchè l'inconsapevolezza non sia stata determinata dalla negligenza dello spogliato o di persone che lo rappresentino (Cass. n. 12740/2006; n. 5215/2014).

Oltre ad implicare la sottrazione o la privazione del possesso (Cass. n. 6415/1984), lo spoglio implica la restrizione o riduzione delle facoltà inerenti al potere della vittima (Cass. n. 1386/1978) o una turbativa tale da rendere più disagevole il godimento della res (Cass. n. 198/1976), ovvero un mutamento di destinazione economica della cosa (Cass. n. 2736/1982).

Per la configurabilità dello spoglio non è necessario che la privazione del possesso abbia carattere permanente o irreversibile, purchè sia attuale e duratura, ovvero che non si riveli quale impedimento di natura provvisoria o transitoria, ma destinato a permanere per una durata apprezzabile di tempo (Cass. n. 3837/1978).

Oltre all'elemento oggettivo, tradizionalmente ai fini dell'esperibilità dei rimedi possessori è richiesto l'elemento soggettivo dello spoglio: vale a dire l'animus spogliandi o turbandi, consistente nella consapevolezza di sostituirsi nella detenzione o nel godimento del bene contro la volontà dello spogliato (Cass. n. 8417/1994; n. 5013/1990), insito nel fatto stesso di privare del godimento della cosa il possessore o il detentore contro la loro stessa volontà espressa o tacita (Cass. n. 1933/1984). 

In presenza di un ragionevole convincimento circa un "consenso" anche implicito alla privazione del possesso, può escludersi la ricorrenza dello spoglio (Cass. n. 2957/2005).

Legittimazione attiva

In merito alla legittimazione attiva, è subito da precisare che, a differenza di quanto previsto per l'azione di manutenzione, l'azione di spoglio compete sia al possessore che al detentore, purché non si tratti di detenzione per ragioni di servizio o di ospitalità, nell'interesse proprio: a tal proposito, la Suprema Corte ha ribadito la legittimazione in tal senso del conduttore (o locatario), nella veste di detentore qualificato (Cass. n. 18486/2014); del convivente more uxorio (Cass. n. 7/2014) e dell'erede (Cass. n. 8075/2003).

Legittimazione passiva

Legittimato passivo è sia l'esecutore materiale che quello morale dello spoglio: affinché un soggetto possa considerarsi autore morale dello spoglio, ancorché non sia il mandante o colui che l'ha autorizzato (Cass. n. 11916/2000), è necessario, ai fini della legittimazione passiva, che egli sia stato consapevole di trarre un vantaggio dalla situazione posta in essere dall'autore materiale (Cass. n. 1222/1997).

L'azione di reintegrazione deve essere esercitata entro un anno dallo spoglio. 

Il termine annuale di decadenza non decorre dal giorno dell'effettiva scoperta del fatto lesivo, ma da quello in cui lo stesso avrebbe potuto essere scoperto con l'ordinaria diligenza; per il computo dovrà farsi riferimento al primo atto effettivamente lesivo, quando i successivi siano stati posti in essere con le medesime modalità (Cass. n. 4939/1992). 

Azione di manutenzione

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Ai sensi dell'art. 1170, c. 1°, c.c. "chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di una universalità di mobili può, entro l'anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo".

L'azione di manutenzione presenta presupposti diversi rispetto a quella di reintegrazione.

Il possessore (e non anche il detentore, salvo che risulti intervenuta l'interversio possessionis ex art 1141 c.c., Cass. n. 2298/1981) di un bene immobile, di un diritto reale su un immobile o di un'universalità di mobili (e non di un bene mobile: altra nota differenziale rispetto all'azione di spoglio) è legittimato ad esperirla allorché subisca un disturbo "d'intensità apprezzabile", al fine di ottenere una pronuncia giurisprudenziale che ordini al molestatore di cessare subito l'attività denunciata.

Un presupposto del tutto peculiare dell'azione in commento, inoltre, è che il possesso dell'attore deve essere "continuo, ininterrotto e pacifico" e perdurare da almeno un anno, così come è di un anno, peraltro, il termine di decadenza stabilito per l'esercizio di tale strumento processuale.

Qualora il possesso sia stato acquistato in modo violento o clandestino, l'azione può nondimeno esercitarsi, decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità è cessata.

Ex art. 1170, c. 3°, c.c. l'azione di manutenzione è altresì esperibile con finalità recuperatorie in caso di spoglio non violento o clandestino.

La molestia

Ai fini della configurabilità dell'azione, occorre che vi sia una "molestia" in atto al momento della proposizione della domanda (Cass. n. 2279/1970), la quale si sostanzia, a differenza dello spoglio, non in una privazione del godimento del bene, ma in una turbativa dell'esercizio del possesso, purchè  le circostanze univoche e concorrenti escludano la volontà del possessore di far valere la propria posizione (Cass. n. 3291/1996).

L'azione è esperibile sia nelle ipotesi di molestia di fatto che di diritto: le prime consistono in qualsiasi limitazione o turbativa della sfera del possesso altrui (Cass. n. 185/1965); le seconde in atti che modifichino o tendano a modificare il possesso o lo stato del possesso (Cass. n. 2968/1971). 

La giurisprudenza ha affermato, inoltre, che la molestia possessoria può realizzarsi, anche senza tradursi in attività materiali, attraverso manifestazioni di volontà che devono, tuttavia, esprimere la ferma intenzione del dichiarante di tradurre in atto il suo proposito, mettendo in pericolo l'altrui possesso (Cass. n. 20800/2011; n. 25441/2013).

L'azione di manutenzione non richiede che l'opera dalla quale nasce la turbativa del possesso sia completata, essendo al riguardo sufficiente l'obiettiva percezione della lesione del possesso da essa causata. 

La riduzione in pristino

La riduzione in pristino, infine, cui l'azione è diretta, può consistere non solo nella mera riproduzione della situazione dei luoghi alterata o modificata, ma anche in un quid novi, laddove il rifacimento puro e semplice non sia idoneo a realizzare il ripristino stesso (Cass. n. 8627/1987).

Vedi anche:
Data aggiornamento: novembre 2022

« Tutela giudiziaria del possessore Le c.d. 'azioni di nunciazione' »